Ai sensi della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, lo scorso 24 giugno la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/983 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea (European Professional Card, EPC) e sull’applicazione del meccanismo di allerta.
Il regolamento (vedi nell'allegato) è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 159/27 del 25 giugno 2015.
IL REGOLAMENTO SI APPLICA A PARTIRE DAL 18 GENNAIO 2016. Come aveva anticipato Konstantinos Tomaras, vicecapo dell’Unità libera circolazione dei professionisti della Dg Grow della Commissione europea, in occasione dell’assemblea generale del Consiglio europeo delle professioni liberali (Ceplis), organizzata a Venezia da Confprofessioni lo scorso 5 giugno, il regolamento si applica a partire dal 18 gennaio 2016, data entro cui gli Stati membri sono tenuti a registrare le autorità competenti e a partire dalla quale la tessera sarà disponibile per infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari.
PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI TESSERA. Il regolamento – spiega Confprofessioni in una nota - chiarisce il funzionamento della presentazione online della domanda di tessera, che implica la creazione di un conto personale securizzato, del trasferimento delle richieste al sistema di informazione del mercato interno (IMI) e quindi all’autorità competente dello Stato membro di origine, del trattamento delle domande e dei documenti da parte di tale autorità, del pagamento di eventuali diritti.
Per la Commissione, la creazione di un sistema di questo tipo, con un maggior coinvolgimento dello Stato di origine, è la scelta migliore per facilitare e accelerare le procedure di riconoscimento; inoltre, l’utilizzo obbligatorio del sistema IMI permette di ridurre i potenziali costi e il tempo necessario per trattare le domande.
I BENEFICI PER I LIBERI PROFESSIONISTI. Per quanto riguarda i liberi professionisti, la Commissione europea non prevede nessun impatto negativo, considerato anche che l’EPC è una procedura volontaria, ma anzi ritiene che essi potranno godere di significativi benefici. Per esempio, avranno dei tempi certi, posto il riconoscimento tacito in caso di mancato riscontro entro i termini. Inoltre, nel caso di prestazione di servizi su base temporanea e occasionale (senza implicazioni per la sicurezza e la salute), saranno autorizzati a esercitare per un periodo di 18 mesi (contro i 12 mesi della normativa attuale) e potranno richiedere l’EPC per più Stati membri, in sostituzione della dichiarazione preventiva che ora dovrebbero fare per ciascuno Stato.
Inoltre, i documenti richiesti saranno semplificati: in particolare, non servirà presentare i documenti emessi dalla stessa autorità competente dello Stato di origine. Ma le agevolazioni saranno molte altre ancora, dalla maggiore sicurezza dei dati personali grazie all’uso dell’IMI al fatto che i professionisti non dovranno più ricercare le autorità competenti nello Stato ospitante, poiché le richieste vi saranno direttamente indirizzate.
MECCANISMO DI ALLERTA. Riguardo il meccanismo di allerta, il regolamento approfondisce questioni quali le informazioni contenute nei messaggi di allerta o l’accesso ai messaggi tramite IMI; anche in quest’ambito, viene garantita la massima attenzione alla protezione dei dati.