Attualità

Tesserino di riconoscimento nei cantieri edili: novità nel Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024)

Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge 13 dicembre 2024, n. 203 che ha introdotto modifiche al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda il tesserino di riconoscimento nei cantieri edili, l'INL ha pubblicato una nota

martedì 4 febbraio 2025 - Alessandro Giraudi

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Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge 13 dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 28 dicembre 2024.

Questa legge – nota come “Collegato Lavoro” – ha introdotto modifiche al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) con disposizioni trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione.

Tesserini di riconoscimento nei cantieri edili: la nota dell'INL

In proposito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 656 del 23 gennaio 2025 sui tesserini di riconoscimento nei cantieri edili.

La legge 13 dicembre 2024, n. 203 “ha modificato l’art. 304, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006 (conv. dalla L. 248/2006).

Le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla; l’abrogazione deriva dal fatto che i suddetti obblighi sono già previsti dalle seguenti disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008:
- articolo 26, comma 8: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”;
- articolo 20, comma 3: “I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”;
- articolo 21, comma 1, lett. c: “I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono […] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.

Pertanto, a seguito dell’abrogazione dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:
• il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008;
• il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:
• il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall’art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008;
• il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008”.

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