Normativa

Testo Unico Edilizia e durata dei vincoli preordinati all’esproprio: sentenza della Consulta

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, co. 2, della legge della Provincia di Bolzano n. 9/2018, nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio è di 10 anni, anziché di 5 anni come previsto invece dal TUE

venerdì 4 aprile 2025 - Alessandro Giraudi

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 37 depositata ieri 3 aprile 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio è di “10 anni”, anziché di “5 anni”.

La Corte ha ritenuto che tale disciplina, nello stabilire la durata decennale dei vincoli (cosiddetto “periodo di franchigia”, durante il quale non sorge l’obbligo di indennizzo), abbia violato gli articoli 3 e 42 della Costituzione, determinando un’irragionevole e sproporzionata compressione del diritto di proprietà.

Art. 9, co. 2 del Testo Unico Edilizia

La sentenza sottolinea che l’articolo 9, comma 2, del Testo unico edilizia (d.P.R. n. 327 del 2001) stabilisce la durata dei vincoli preordinati all’esproprio in cinque anni, confermando l’analoga previsione della legge numero 1187 del 1968. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, nell’esercizio della loro potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica, possono prevedere una diversa durata, purché la stessa si fondi su ragioni giustificative connesse a particolari esigenze emergenti dalla realtà sociale.

La Consulta ha quindi rilevato che la disposizione censurata stabilisce in via generale la durata decennale del periodo di franchigia di tutti i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, senza alcun riferimento a realtà o esigenze peculiari. Non essendo giustificata da simili esigenze, la durata obiettivamente eccessiva del periodo decennale di franchigia, resa evidente dalla sua macroscopica divergenza rispetto al periodo determinato dal legislatore statale, disvela l’irragionevolezza e la sproporzione della scelta operata da quello provinciale.

La Corte costituzionale ha infine osservato che la citata previsione statale della durata quinquennale del vincolo, individuando un «ragionevole punto di equilibrio» tra gli interessi pubblici e privati in gioco, costituisce idoneo punto di riferimento e soluzione costituzionalmente adeguata già esistente nell’ordinamento, così da consentire la sostituzione di tale durata a quella stabilita dalla disposizione provinciale.

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