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Testo Unico Rinnovabili e periodo transitorio: interrogazione al MASE sui problemi interpretativi

Il sottosegretario Claudio Barbaro: “Il Ministero sta attentamente monitorando tutte le segnalazioni relative a problematiche inerenti all'applicazione del D.Lgs 190/2024. Verranno intraprese tutte le azioni per garantire una corretta gestione del periodo transitorio ed evitare il blocco delle istanze”

giovedì 3 aprile 2025 - Alessandro Giraudi

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“L'entrata in vigore, il 30 dicembre 2024, del decreto legislativo n. 190 del 2024 (Testo unico rinnovabili – Tur) ha ingenerato alcune difficoltà interpretative che occorre chiarire agli operatori, anche in considerazione del periodo transitorio di 180 giorni che hanno le regioni per adeguarvisi (articolo 1, comma 3 Tur)”.

Lo ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una interrogazione a risposta immediata presentata il 25 marzo scorso dal deputato Luca Squeri (FI-PPE) in commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera.

Chiarire le questioni problematiche

L'interrogazione ricorda che “l'articolo 13, comma 2, lettera d), numero 2) del Tur, modificando l'allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che talune tipologie di impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari superiore a 12 megawatt siano assoggettabili a Via regionale. L'articolo 15 del Tur consente al proponente dell'impianto la facoltà di optare per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto. Sarebbe opportuno chiarire, per i procedimenti in corso presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, se il trasferimento alla competente regione faccia salvi i pareri e nullaosta già acquisiti e se in tale ipotesi sia attivabile la procedura veloce regionale, prevista dall'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Inoltre, “il citato articolo 1, comma 3 del Tur prevede che, nelle more dell'adeguamento delle regioni alle nuove regole, si applica la disciplina previgente. L'articolo 15 del Tur prevede che le disposizioni procedimentali soppresse dall'allegato D continuino ad applicarsi alle procedure in corso, cioè a quelle procedure per le quali è in corso la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto, «fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto».

Da un lato quindi si prevede che la disciplina previgente, soppressa dall'allegato D, continui ad applicarsi solo alle procedure in corso, dall'altro invece che la disciplina previgente continua ad applicarsi nelle more dell'adeguamento (180 giorni dalla entrata in vigore) da parte delle regioni”.

Pertanto, “sarebbe opportuno chiarire: a) se una nuova iniziativa sia soggetta ai nuovi regimi previsti dal Tur anche nelle more dell'adeguamento a detto Tur da parte di regioni ed enti locali territorialmente competenti; b) se per le procedure in corso, si possa fin d'ora optare per il nuovo regime, anche prima che la regione e gli enti locali competenti si siano adeguati del Tur”.

In conclusione, l'interrogazione chiede “se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a chiarire le questioni problematiche esposte in premessa, anche al fine di evitare difformità di trattamento tra le imprese del settore energetico, derivanti da interpretazioni diverse, tra regione e regione”.

La risposta del MASE

Nella risposta scritta pubblicata mercoledì 26 marzo, il sottosegretario all'Ambiente e alla sicurezza energetica, Claudio Barbaro, ha preliminarmente segnalato “la portata del decreto legislativo n. 190 del 2024, che ha permesso un riordino normativo attraverso la razionalizzazione delle procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili. Infatti, al fine di superare la frammentazione normativa preesistente, il quadro autorizzativo ha previsto la riduzione dei plurimi regimi amministrativi preesistenti al numero di 3: Attività libera, Procedura abilitativa semplificata (PAS) e Autorizzazione unica (AU); solo i progetti in Autorizzazione unica sono assoggettati a valutazioni ambientali.

In merito all'eventuale incompatibilità tra le norme in vigore e la disciplina previgente, preciso, come in effetti ricordato dall'onorevole interrogante, che le disposizioni del predetto decreto legislativo sono entrate in vigore il 30 dicembre 2024, così come disposto dall'articolo 17.

All'articolo 15, rubricato «abrogazioni e disposizioni transitorie» – peraltro oggetto di apposita condizione richiesta dalle regioni ai fini del rilascio dell'intesa in sede di Conferenza Unificata – è prevista l'abrogazione di tutte le previsioni previgenti che disciplinavano il permitting del settore delle fonti rinnovabili, indicate specificatamente nell'Allegato D al decreto. Ai sensi di tale articolo, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per le nuove disposizioni, le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso. Ai sensi dello stesso articolo, per «procedure in corso» non si intendono quelle la cui verifica di completezza è in corso bensì quelle che hanno già visto l'amministrazione competente definire la fase di verifica della completezza a corredo dell'istanza, da cui consegue la dichiarazione di procedibilità dell'istanza stessa. Ne consegue che la facoltà di opzione per l'applicazione della nuova disciplina può essere esercitata dal soggetto proponente a far data dal 30 dicembre 2024. Parimenti, a partire dalla medesima data, ogni nuova iniziativa che non rientri tra quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore, è soggetta alle nuove disposizioni sia in ordine alla tipologia di regime amministrativo (anche con riferimento all'assoggettabilità a VIA), sia in ordine all'amministrazione competente, tenuto conto della ripartizione di competenza operata dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 e degli allegati B e C.


Per quanto attiene alle disposizioni riportate al comma 3 dell'articolo 1, si precisa che le medesime sono riferibili all'adeguamento ai principi di cui al TU FER, tra cui quello della digitalizzazione delle procedure. Esse sono state concepite per garantire l'adeguamento ad aspetti squisitamente organizzativi delle singole amministrazioni competenti, in ordine, tra gli altri e anzitutto, alla completa digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici.

Al riguardo, si rammenta che con decreto ministeriale del 23 ottobre 2024 è stata istituita la Piattaforma Sportello unico delle energie rinnovabili (SUER), funzionale alla presentazione delle istanze in formato digitale. La definizione dei relativi modelli unici, che si era inizialmente previsto di compiere con il medesimo decreto ministeriale, è stata rinviata, nel corso della riunione tecnica della Conferenza unificata dello scorso 2 settembre, a un momento successivo all'entrata in vigore del cosiddetto TU FER, proprio in considerazione degli elementi di innovatività che sarebbero stati da questo introdotti.

Ad ogni buon conto, si conferma che il Ministero sta attentamente monitorando tutte le segnalazioni relative a problematiche inerenti all'applicazione del decreto legislativo.

Verranno pertanto intraprese tutte le azioni idonee a garantire una corretta gestione del periodo transitorio, al fine di evitare il blocco delle istanze degli operatori; al contempo, verranno adottate rapidamente tutte le misure di semplificazione possibile al fine di garantire un quadro giuridico certo per lo sviluppo degli impianti
”.

Leggi anche: “Testo Unico Rinnovabili e presentazione delle istanze online: precisazioni dal MASE

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