Il 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) , della legge 5 agosto 2022, n. 118”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre.
Noto come “Testo Unico Rinnovabili”, il provvedimento, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti. Per gli interventi di cui al primo periodo resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Impianti FER: modifiche agli allegati II, II-bis, III e IV del D.Lgs. 152/2006
Il decreto legislativo ha introdotto, tra l’altro, importanti modifiche agli allegati II, II-bis, III e IV del D.Lgs. 152/2006 relative agli impianti FER.
Aggiornamento portale presentazione istanze online: precisazioni dal MASE
Con una nota pubblicata il 14 gennaio 2025 sul portale dedicato alle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS, VIA e AIA, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica che “A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024 cd. Testo Unico Rinnovabili, che ha introdotto, tra l’altro, importanti modifiche agli allegati II, II-bis, III e IV del D.Lgs. 152/2006 relative agli impianti FER, sono in corso le necessarie procedure di adeguamento del portale per la presentazione delle istanze on-line.
Nelle more dell’aggiornamento della citata piattaforma, l’invio delle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006, relative a progetti FER interessati dalle suddette modifiche normative, dovrà avvenire con l’invio dei supporti informativi, come da vecchia procedura, utilizzando l’apposita modulistica in formato .doc, disponibile all’indirizzo https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica, da modificare opportunamente.
A tutti i progetti a cui si applica l’art. 20 del D. Lgs. n. 199 del 2021, dovrà essere allegata l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell’idoneità dell'area ai sensi del medesimo articolo”.