Tra gli interventi di nuova costruzione non si possono ascrivere quelli pertinenziali che non comportano la realizzazione di un volume superiore al venti per cento del volume dell'edificio principale.
In base a questo assunto il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 320 del 26 gennaio 2015, ha confermato che nel caso in esame “come effettivamente dimostrato dalla documentazione acquisita agli atti, la tettoia realizzata non sviluppa cubatura e non rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire, elencati dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del DPR n. 380/2001”.
LA VICENDA. La vicenda oggetto della sentenza riguarda il proprietario di un immobile che, in seguito all'acquisto di un posto auto scoperto pertinente alla sua casa di abitazione, provvedeva prima a recintarlo, previa DIA, e poi a realizzare una copertura dello stesso, dopo averlo comunicato al Comune il quale però, con una ordinanza, gli intimava la rimozione dell'opera ritenuta abusiva, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, essendo la tettoia in legno priva del permesso di costruire.
ORDINANZA ILLEGITTIMA. Il Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza in quanto, data la modesta dimensione dell'opera che non realizza uno sviluppo della cubatura, né un volume superiore alla indicata percentuale rispetto al volume dell'edificio principale su cui si appoggia e in considerazione del carattere pertinenziale dell'opera, non era necessario acquisire il permesso di costruire.
L'articolo 9 della legge n. 122/89 prevede che i proprietari degli immobili possano realizzare nel sottosuolo o nei locali siti al piano terra dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che l'esecuzione di tali opere sia soggetta a denuncia di inizio di attività.
Pertanto, pur trattandosi nella specie della tettoia di copertura di un posto auto, pure nell’ipotesi di equiparazione alla costruzione di un parcheggio di cui all'articolo 9 citato, sarebbe stata sufficiente la presentazione della DIA, senza la quale l'articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001 prevede comunque la sola sanzione pecuniaria a carico dell'inadempiente.