Con la sentenza n. 58/2019 depositata il 4 gennaio, la terza sezione del Tar Campania ha ricordato che, “secondo condivisibile giurisprudenza, «gli interventi consistenti nella realizzazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o i ripari di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredi o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono, viceversa, ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tali da arrecare una visibile alterazione dell’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando per la loro consistenza dimensionale … - non possono ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso in cui accedono (cfr. T.A.R. Campania, sez. II, n. 3870 del 13.7.2009 e n. 8320 del 2.12.2009; sez. IV, n. 19754 del 18.11.2008; C. di S., sez. V, 13.3.2001, n. 1442)» (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 27 gennaio 2016, n. 432)”.
Nel caso in esame – vedi sotto - le strutture sono tutte opere che attuano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, per le apprezzabili caratteristiche dimensionali che le stesse presentano (mq 18 la n. 2; mq 27 la n. 4; mq 36 la n. 5) ovvero la loro incontestata funzione non di semplice decoro, arredo, riparo o protezione degli spazi liberi aperti di pertinenza del preesistente edificio, bensì di alloggiamento di un punto cottura e di un annesso lavatoio.
Con un ricorso un cittadino ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Pompei gli ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 380 del 2001, la demolizione delle opere abusivamente realizzate nell’immobile di sua proprietà sito in Pompei alla via Nolana n. 14, censito in catasto al foglio 7, p.lle 911 e 912, così descritte:
“1) tettoia lato est del fondo (foglio 7 particella 291), delle dimensioni in pianta pari a m. 2.00x5,00x2,00h, composta da una struttura portante in ferro e copertura in lamiere zincate, allo stato ultimata ed in uso ad angolo cucina e lavatoio;
2) tettoia antistante lato ovest tettoia indicata al punto uno, delle dimensioni in pianta pari a m. 6.00x3,00x2,710h, composta da una struttura portante in ferro e copertura a doppia falda in tegole di cotto, allo stato ultimata ed in uso con tavoli e sedie;
3) corpo di fabbrica terraneo angolo sud-est del fondo individuato al foglio 7 particella 291, delle dimensioni in pianta pari a m. 3,00x4,00x2,30h, composto da muratura portante e copertura in lamiera termoisolante, allo stato ultimato ed in uso a deposito vario;
4) tettoia lato ovest predetto corpo di fabbrica indicato al punto tre, delle dimensioni in pianta pari a m. 3,00x9,00x2,00h, composta da muratura portante e copertura in lamiere termoisolanti, allo stato ultimata ed in uso a ricovero autovetture;
5) tettoia antistante lato nord predetta tettoia indicata al punto quattro, delle dimensioni in pianta pari a m. 9,00x4,00x3,00h, composta da una struttura portante in ferro e copertura in lamiere termoisolanti, allo stato ultimata ed in uso a ricovero autovetture;
6) corpo di fabbrica impegnante l'area ovest del foglio 7 particella 912 e compresa tra le particelle 910 e 911, delle dimensioni in pianta pari a m. 5,110x9,00x3,30h, composta da muratura e vetrate con copertura in lamiere termoisolanti, allo stato ultimata ed in uso a cucina e bagno. Per tale corpo di fabbrica risulta presentata richiesta di condono ai sensi della L 329/03 prot. 40272 per un garage di pertinenza box auto, pertanto fermo restando l'ammissibilità della richiesta, risulta diverso utilizzo in contrasto con la predetta richiesta di condono”.
In allegato la sentenza