Il tirocinio dei periti industriali si potrà svolgere anche in modalità smart. Sei mesi di quel praticantato obbligatorio secondo la legge per l’iscrizione all’ordine professionale, infatti, potranno essere sostituiti da un corso di formazione frontale di almeno 200 ore, che possono diventare almeno 40 ore di e-learning. Un modo per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, riducendo la durata del tirocinio e consentendo, nello stesso tempo, agli aspiranti alla professione di essere iscritti nel registro dei praticanti ancor prima di aver conseguito il titolo formativo.
A fissarne i principi chiave le linee guida che il Consiglio nazionale dei periti industriali ha appena predisposto per fornire un supporto a tutti quegli ordini territoriali che finora non avevano ancora disciplinato la materia.
La possibilità di erogare una formazione sostitutiva di una parte dei 18 mesi di praticantato per i diplomati, e dei sei mesi per i laureati triennali, è offerta dalla riforma delle professioni voluta dall’ex-ministro della giustizia Paola Severino, che tra le modalità di svolgimento del tirocinio aveva previsto, accanto alla pratica presso un professionista, “la frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi”. Si tratta quindi di una forma alternativa di didattica che in questo periodo emergenziale, dove il distanziamento sociale è d’obbligo, diventa uno strumento fondamentale per proseguire senza interruzioni, e applicando le nuove misure di sicurezza, il periodo di tirocinio.
Le nuove modalità smart del tirocinio professionale possono essere utilizzate da diplomati e diplomandi e dagli studenti universitari che hanno la possibilità di iniziare le attività formative pratiche e teoriche (la frequenza dei corsi delle 200 ore appunto) anche a distanza già nell’ultimo anno delle lauree triennali, iscrivendosi al registro dei praticanti.
I tirocini agili troveranno inoltre riconoscimento nei piani di studio universitari delle lauree triennali (ma anche in quelle a orientamento professionalizzante), in base all’accordo quadro stipulato dal Cnpi con i ministeri dell’Università e della Giustizia, ripreso dai protocolli attuativi con i singoli atenei, che attribuiscono almeno trenta crediti formativi universitari.
I corsi -per legge non inferiori ad almeno 200 ore- potranno essere organizzati dagli ordini territoriali o da enti formatori accreditati e dovranno essere incentrati su tematiche relative alla legislazione inerente la professione del perito industriale, dal regolamento istitutivo alle leggi correlate e agli aspetti di deontologia fino ai temi più tecnici dell’attività professionale, quindi la progettazione, direzione dei lavori, le procedure tecniche ed amministrative, oppure l’elaborazione di perizie tecniche, le problematiche in materia ambientale relative ai consumi energetici, la prevenzione incendi o le materia relative ai temi legati alla sicurezza e all’ informatica.
Ogni studente avrà a disposizione un tutor, scelto dall’ordine territoriale, in quanto ente formatore, che sarà inserito in un elenco nazionale di professionisti e sarà chiamato a vigilare sullo svolgimento delle prove di apprendimento finale. L’ente formatore invece stabilirà il contenuto minimo di ore di apprendimento per ogni materia oggetto della formazione.
Per l’attività formativa svolta in e-learning, la prova di apprendimento è compresa nell’offerta formativa e deve rispettare i requisiti e le condizioni di erogazione della formazione secondo le modalità previste dal Regolamento sul Tirocinio, mentre per i corsi di formazione svolti in via presenziale, il tutor predispone l’attività di verifica, anche attraverso un colloquio.
Al compimento del periodo formativo, l’ordine attesta il compimento del progetto formativo e lo computa automaticamente nel periodo di tirocinio professionale.