Siglata tra il Ministero dell’Istruzione e dell’Università (MIUR), il Ministero di Giustizia e il Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati la Convenzione quadro che fissa le regole per lo svolgimento del tirocinio professionale (sei mesi) durante l’ultimo anno del corso di laurea triennale.
Prende così forma concreta il principio fissato dalla legge Severino (art.6, commi 2 e 4 Dpr 137/12) che ha previsto la possibilità per chi è iscritto a un corso di laurea triennale di svolgere i primi sei mesi di tirocinio obbligatori per l’accesso all’albo, già nel corso del terzo anno di studio.
Una possibilità che si attua però solo in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio dell’ordine, il ministero della giustizia e il dicastero vigilante, e che viene declinata poi su territori tramite specifici accordi tra gli organismi provinciali e gli atenei.
Nel dettaglio la convenzione quadro prevede che gli studenti iscritti a quei corsi di laurea che prevedono l’accesso all’albo di perito industriale, e che hanno sostenuto e superato gli esami del 1 e 2 anno, possano chiedere di essere ammessi al semestre di tirocinio e quindi essere iscritti nel registro dei praticanti.
Per lo svolgimento dello stesso tirocinio sono riconosciuti fino a 30 crediti formativi universitari in conformità con i piani di studio triennale e nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari previsti nelle diverse classi di laurea.
I laureati saranno iscritti all’albo secondo i criteri di confluenza corrispondenti ai nuovi profili professionali relativi alle sette aree di attività fissate dal ministero della giustizia in un precedente provvedimento (regolamento sulle misure compensative per l’esercizio della professione).
La convenzione quadro per trovare attuazione concreta dovrà, poi, essere seguita da specifici accordi tra le università, il consiglio nazionale e gli ordini territoriali. Questi dovranno prevedere: il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio; lo svolgimento del tirocinio nello studio di un professionista che eserciti l’attività nel settore corrispondente; l’indicazione di un referente organizzato delle rispettive istituzioni; le modalità di individuazione degli studi professionali disponibili a ricevere i tirocinanti; la collaborazione didattica e la progettazione delle attività da svolgere e infine la clausola di verifica da parte dell’ateneo per l’avvenuta pratica, entro sei mesi dal conseguimento della laurea, in assenza della quale non è possibile riconoscere il semestre di tirocinio.