È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".
Oltre a numerose previsioni volte al contenimento della diffusione dell'epidemia, il Decreto Legge ha prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Di conseguenza, per effetto di quanto disposto dall’art. 103, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 (Decreto Cura Italia), i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in materia edilizia, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022.
Inoltre, sono stati prorogati al 31 marzo 2022 i termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa emergenziale (art. 16 che rinvia alle disposizioni elencate all'Allegato A), tra le quali, la procedura semplificata per la comunicazione dell'attività lavorativa in smart working.
L'art. 17 prevede, altresì, che le previsioni dell'art. 26, comma 2-bis, del Decreto Cura Italia, ai sensi del quale i cosiddetti "lavoratori fragili" svolgono, di norma, l'attività lavorativa in smart working, sono prorogate fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022.
Prorogate sino al 31 marzo 2022 anche le previsioni di cui all'art. 9 del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021 (c.d. Decreto Fiscale) che disciplinano i cosiddetti congedi parentali nel periodo emergenziale.