Con la Delibera 514/2017/R/efr del 6 luglio 2017, l'Autorità per l'energia approva l'aggiornamento delle Regole del mercato di TEE – Titoli di Efficienza Energetica predisposte dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in attuazione della deliberazione 435/2017/R/efr, di revisione delle regole di determinazione del contributo tariffario del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, in esito al documento per la consultazione 312/2017/R/efr, oggetto di modifica.
Inoltre si dispongono le modalità con cui applicare quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 in merito all'unificazione delle tipologie di TEE nel mercato, affinché il GME proceda con le ulteriori modifiche necessarie.
L'Aeegsi ha deliberato:
1. di approvare gli aggiornamenti al documento “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica”, come predisposti dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. e dalla stessa trasmessi in data 16 giugno 2017 ai sensi dell’articolo 3, comma 8, delle medesime Regole;
2. di modificare la deliberazione 435/2017/R/efr nei termini di seguito indicati:
a) alla legenda dell’articolo 4, comma 1, nelle definizioni di QMERCATO(t-i) e QBILATERALI(t-i), le parole “anno solare (t-i)” sono sostituite con le parole “anno solare (t-i+1)” e le parole “anno solare (t-i-1)” con “anno solare (t-i)”;
b) alla legenda dell’articolo 7, comma 2, nelle definizioni di QMERCATO(t) e QBILATERALI(t), le parole “anno solare (t)” sono sostituite con le parole “anno solare (t+1)” e le parole “anno solare (t-1)” con “anno solare (t)”;
3. di prevedere che la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. predisponga le necessarie modifiche al fine di tenere conto del disposto dell’articolo 16, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, in particolare alle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, al Registro dei TEE, alla Guida per l’utente del registro dei TEE e al Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica;
4. di prevedere che siano trasmesse da parte della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. all’Autorità, per la relativa approvazione, le proposte di modifica alle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, delle medesime Regole, e le proposte di modifica al Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del medesimo Regolamento, di cui al precedente punto;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a..