Efficientamento energetico

Titoli di efficienza energetica (Tee): nuova delibera Aeegsi

Revisionate le regole di determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori di energia elettrica e gas adempienti agli obblighi di risparmio energetico per gli anni d'obbligo a partire dal 2017

lunedì 19 giugno 2017 - Redazione Build News

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Con la delibera 435/2017/R/efr, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva la revisione delle regole di determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori di energia elettrica e gas adempienti agli obblighi di risparmio energetico nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE), per gli anni d'obbligo a partire dal 2017.

Il provvedimento, correlato alle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 (in vigore dal 4 aprile 2017 e che definisce gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni 2017-2020), è in esito al documento di consultazione 312/2017/R/efr, nonché alle risultanze dell'indagine conoscitiva dell'Autorità con riferimento all'andamento dei prezzi delle transazioni di TEE sul mercato organizzato del GME a partire dal mese di novembre 2016 (delibera 292/2017/R/efr), e prevede in particolare i seguenti aggiustamenti alla regola di determinazione già prevista a valere sugli anni d'obbligo 2013-2016:

- l'introduzione, per la fissazione del valore del contributo da riconoscere, di un "prezzo di riferimento rilevante di sessione" (che il GME dovrà pubblicare sul proprio sito internet in conclusione di ciascuna sessione di mercato), determinato dal prezzo medio, ponderato per le relative quantità, delle transazioni eseguite nella sessione e concluse a un prezzo compreso entro un intervallo del ±12% rispetto al prezzo di riferimento rilevante della sessione precedente. Al fine di non introdurre retroattivamente modifiche, la delibera definisce che il parametro percentuale individuato si applichi per le sessioni di mercato successive alla data di entrata in vigore della stessa delibera;

- la conseguente revisione da parte del GME, a seguito dell'entrata in vigore della delibera, di alcune Regole di funzionamento del mercato, in particolare correlate alle informazioni fornite agli operatori, al fine di poter applicare quanto sopra, a partire dalle sessioni di mercato successive alla data di entrata in vigore del provvedimento;

- la definizione del contributo di riferimento tenendo conto della media pesata (sui volumi delle transazioni di mercato e tramite accordi bilaterali) degli ultimi due contributi definitivi, prevedendo un transitorio per l'anno d'obbligo 2017 per il quale è previsto un peso maggiore al contributo definitivo 2016 rispetto a quello del 2015;

- la modifica dei parametri costituenti il coefficiente k (applicato, nella formula di determinazione del contributo definitivo, alla differenza tra il contributo di riferimento e i prezzi di scambio sul mercato), definendo che:

a) il valore g sia modificato con progressività e, in particolare, mantenuto invariato per il prossimo anno d'obbligo 2017 e definito pari a 4 €/TEE per i successivi;

b) il parametro b sia innalzato dal valore di 0,85 a 0,9, al fine di ottenere una maggiore gradualità nel raggiungimento del valore g di cui sopra;

- l'introduzione del criterio di competenza, in luogo dell'attuale di cassa, a partire dall'anno d'obbligo 2017 e con esclusione dei recuperi degli obiettivi residui, sia del 2015 che del 2016;

- la definizione del contributo tariffario da erogare in occasione della nuova scadenza annuale per il raggiungimento degli obiettivi entro il 30 novembre di ciascun anno, procedendo con l'erogazione in acconto sulla base del contributo definitivo dell'anno precedente, a valere su una quantità limitata di obiettivo in capo a ciascun distributore (40% dell'obiettivo specifico dell'anno d'obbligo e 75% delle quote residue degli obiettivi degli anni d'obbligo precedenti);

- l'aumento al 100% della quota massima di annullamento entro il 30 novembre delle eventuali quote residue per i distributori di gas di cui al precedente punto, in considerazione delle loro specificità;

- la conferma dell'assenza di limiti al trattenimento dei TEE sui conti proprietà, non prevedendo una "data di scadenza" per i TEE emessi dal GSE.

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