In Friuli Venezia Giulia da ieri 7 settembre 2017 è in vigore la nuova modulistica unificata regionale in materia edilizia, che recepisce le modifiche introdotte dalla Legge regionale 29/2017 (Decreto n. 6009/Terinf dd. 07/09/2017). La modulistica edilizia nazionale unificata è stata adottata a seguito dell’adeguamento della legislazione regionale in materia, dato che il Friuli Venezia Giulia è una regione a statuto speciale che in quanto tale ha competenza esclusiva in materia edilizia.
La nuova modulistica unificata per l'edilizia del Fvg concerne i seguenti documenti:
Richiesta di permesso di costruire
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Segnalazione certificata di inizio attività “SCIA” alternativa al permesso di costruire
Relazione tecnica di asseverazione relativa a permessi di costruire e a SCIA, anche in alternativa al permesso di costruire
Comunicazione di inizio lavori per interventi soggetti a permesso di costruire e ad attività edilizia libera “temporanea”
Comunicazione di inizio lavori per interventi di edilizia libera asseverata
Comunicazione di fine lavori
Segnalazione certificata di agibilità
Asseverazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato relativa alla segnalazione certificata di agibilità
SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA. Ricordiamo che la Legge del Friuli Venezia Giulia 21 luglio 2017, n. 29, recante “Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità”, è stata pubblicata supplemento ordinario n. 23 al BUR n. 30 del 26 luglio 2017 ed è entrata in vigore lo scorso 27 luglio. Questa nuova legge regionale incide, tra l'altro, sul capo III della L.R. 19/09 dedicato ai regimi edificatori, recependo le semplificazioni introdotte dal D. Lgs. 126/2016 e dal D. Lgs. 222/2016.
La novella distingue gli interventi realizzabili in attività edilizia libera, quelli assoggettati (anche in via residuale) all’attività edilizia libera asseverata e le opere subordinate da un lato a presentazione di SCIA (anche in alternativa al permesso di costruire), dall’altro al preventivo rilascio di un titolo edilizio quale il permesso di costruire; sostituisce il rilascio del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.