In caso di discrasia tra il contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e il segno grafico presente nel progetto disponibile presso il comune, deve darsi prevalenza al primo.
Lo ha ribadito la sesta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 8390/2019 pubblicata il 9 dicembre.
Con riferimento al processo di formazione del singolo titolo edilizio, Palazzo Spada ricorda (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 agosto 2014 n. 4215) che:
- il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza tanto della descrizione letterale dell’opera, contenuta nel testo della concessione, quanto della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali;
- solo ed esclusivamente in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico;
- tale conclusione va acquisita sulla base dello stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2012 n. 1644) in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, che dunque non trova limitazioni di applicazione estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi.
In allegato la sentenza