Come affermato dal Tar Liguria (I sez. 26/11/2012 n. 1507), un interesse commerciale declinato in termini di vicinitas determina «un’ipotesi allargata ed eccezionale di legittimazione che supera i tradizionali confini della vicinitas per ampliarla a tutela dell’interesse commerciale».
Lo ha ribadito il Tar Puglia, terza sezione, con la sentenza n. 1495/2015 depositata l'11 maggio, avente ad oggetto il ricorso proposto dal titolare di un'agenzia immobiliare presente nelle immediate vicinanze di un fabbricato interessato dall’accertamento di conformità e destinato a svolgere la medesima attività commerciale.
Il predetto ricorso impugnava il provvedimento con il quale il responsabile del Settore tecnico urbanistico del comune rilasciava, in favore del vicino, un permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/01 per una serie di lavori interni.
INFONDATA L'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO. Prima di respingere il ricorso, il Tar Puglia ha rilevato l'infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dal controinteressato, secondo il quale il ricorrente risulterebbe carente di legittimazione per impugnare il titolo edilizio, avendo egli come unico interesse quello di evitare l’insediamento di un’attività commerciale concorrenziale nelle vicinanze della propria agenzia immobiliare.
In proposito, i giudici amministrativi pugliesi richiamano un principio della consolidata giurisprudenza secondo cui «l’impugnazione dei titoli edilizi è consentita in capo a chiunque si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione assentita, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di uno specifico interesse, essendo sufficiente la “vicinitas” quale elemento che distingue la posizione giuridica di un soggetto da quella della generalità dei consociati (Cons. St. IV sez. 18/4/2014 n. 1995; Cons. St. V sez. 21/5/2013 n. 2757; T.A.R. Molise 26/5/2014 n. 346; T.A.R. Campania – Salerno I sez. 1/10/2012 n. 1750)».
«Peraltro, un interesse commerciale declinato in termini di vicinitas determina “un’ipotesi allargata ed eccezionale di legittimazione che supera i tradizionali confini della vicinitas per ampliarla a tutela dell’interesse commerciale” (T.A.R. Liguria I sez. 26/11/2012 n. 1507)», ricorda il Tar Puglia.