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Toscana, approvate le Linee guida per i controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici

Il documento disciplina la gestione da parte delle amministrazioni comunali delle modalità di presentazione e analisi della documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici degli edifici e delle modalità di effettuazione dei controlli

lunedì 9 ottobre 2017 - Redazione Build News

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Con la delibera della Giunta regionale n. 1018 del 25 settembre 2017 (pubblicata sul Burt n. 40 – Parte II del 4 ottobre 2017 - clicca qui per scaricarlo), la Regione Toscana ha approvato le “Linee guida per l’effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 ed azioni in caso di non conformità”, aggiornato e ratificato dal Comitato regionale di coordinamento acustico nella riunione del 14 giugno 2017.

Il documento ha la finalità di consentire un'applicazione omogenea sul territorio regionale della vigente normativa in materia e di disciplinare nello specifico la gestione da parte delle Amministrazioni Comunali di competenza delle:

a) modalità di presentazione e analisi della documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici degli edifici;

b) modalità di effettuazione dei controlli sui requisiti acustici degli edifici.

La delibera della Giunta regionale rinvia ad un successivo decreto del Dirigente regionale competente l’approvazione di una apposita modulistica, da pubblicare sul sito web della Regione, per l’attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici da predisporsi in coordinamento con il modulo unico regionale di attestazione di agibilità di cui alla dgr 646/2017.

L'INTRODUZIONE. La Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, all’art. 6 comma 1 lettera e), stabilisce che compete ai Comuni l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico. In particolare, per quanto riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici il Comune è il soggetto tenuto a garantire attualmente l’applicazione del DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, che determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore.

La Regione Toscana, in attuazione della Legge 447/95, ha dapprima emanato la Legge regionale 1 dicembre 1998 n° 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”, che individua, fra l’altro, le situazioni edificatorie e d’uso in cui i Comuni devono acquisire apposita documentazione di impatto acustico e di clima acustico; successivamente ha emanato la Delibera di Giunta regionale 176/2007 contenente “Linee guida per la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e successivamente la Delibera di Giunta regionale n° 857/2013 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della legge regionale 89/98”, dove ha definito i criteri per la redazione di tale documentazione, richiamando anche il D.P.C.M. 05/12/1997 per applicativi sui requisiti acustici passivi.

Nell’ambito dell’istanza di permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di ogni altro adempimento richiesto per l’inizio dell’attività edilizia per interventi di nuova costruzione, ampliamenti, cambi di destinazione d’uso, etc., di edifici destinati ad ambienti abitativi come definiti all’art. 2, comma 1, lettera b), della L. n° 447/1995, il progettista assevera il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997.

Il D.P.C.M. 05/12/1997 non obbliga a redigere relazioni previsionali bensì prescrive esclusivamente che i requisiti acustici vengano rispettati in opera, né tanto meno individua dei criteri per la redazione della relazione previsionale e la figura professionale che deve redigere le relazioni di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Una Circolare del Ministero dell’Ambiente indirizzata all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno del 28 maggio 1998 prot. 2184/98/SIAER ha chiarito che anche il progettista edile, ancorché non abilitato come Tecnico Competente in Acustica, può redigere le relazioni, mentre le misure in opera devono sempre essere eseguite dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Al fine di promuovere l’applicazione della normativa sul territorio regionale la Regione Toscana ha emanato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 176/2007 le “Linee guida per la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

Il Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in materia di adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili ha introdotto specifici valori dei requisiti acustici passivi da rispettare nell’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (allegato 2 punto 2.3.5.6), adeguando i criteri individuati dal D.P.C.M. 05/12/1997 relativi alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, facendo specifico riferimento alle norme UNI 11367.

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