Via libera dal Consiglio regionale della Toscana alla legge sulla semplificazione edilizia che aggiorna la legge regionale n.65/2014 in materia di governo del territorio e 39/2015 in materia di energia.
L’intervento normativo allinea la Toscana alle nuove norme statali (approvate nel 2016) in materia di semplificazione edilizia attraverso l’adeguamento ai decreti legislativi 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività), 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi) e 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività), e modificando le leggi regionali 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e 39/2015 (Disposizioni in materia di energia).
Nella legge si dà facoltà agli enti locali di garantire ulteriori livelli di semplificazione a quelli introdotti dallo Stato. Il d.lgs 222 ha infatti individuato le attività di edilizia libera, comprendendo quelle oggetto di procedimento di comunicazione di inizio lavori (Cil), le attività soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), e quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Sempre a livello statale è stata introdotta una clausola residuale per gli interventi da eseguire previa comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) ed è stata disciplinata la Scia alternativa al permesso di costruire, per la quale l’inizio dei lavori può avvenire solo trascorsi 30 giorni dalla presentazione.
Il testo affronta anche l’esigenza di allungamento dei termini massimi decorrenti dall’avvio del procedimento di formazione del piano strutturale, del piano strutturale intercomunale e del piano operativo. Quelli relativi al procedimento di formazione del piano strutturale (o della variante generale) e del piano operativo (e delle varianti diverse da quelle semplificate), passano da due a tre anni mentre viene eliminata la possibilità di proroga di sei mesi nel caso di osservazioni particolarmente numerose o complesse. Il termine del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della relativa variante generale, attualmente pari a tre anni, è prolungato di sei mesi.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. Modificate anche le norme relative al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: il parere della commissione per il paesaggio è obbligatorio solo ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, mentre non è obbligatorio nei procedimenti autorizzatori semplificati.
LIMITAZIONI ALL’ATTIVITÀ EDIFICATORIA. Le limitazioni all’attività edificatoria sono estese, in caso di decorso del termine di formazione del piano strutturale e del piano operativo e relative varianti (con esclusione delle varianti semplificate al piano operativo), anche agli interventi soggetti a permesso di costruire quali installazione di manufatti per attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici da parte di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo. Le limitazioni, si legge nella relazione di accompagnamento, “rispondono all’esigenza di salvaguardare il territorio, fatti salvi gli interventi realizzabili nell’ambito del territorio rurale realizzati per rispondere alle esigenze delle aziende agricole”.
Per i Comuni ancora non dotati di nuovo piano strutturale e regolamento urbanistico, le attività edificatorie sono limitate fino a quando non sarà avviato il procedimento per la formazione del nuovo piano. Saltano quindi le disposizioni contenute all’art 222 della legge 65 che non prevedevano limitazioni.
POMPE DI CALORE E PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI. In tema di energia, la legge riconduce interamente quanto disposto dal legislatore nazionale sugli impianti per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione, quali pompe di calore e pannelli solari fotovoltaici. Una modifica all’articolo 17 della legge regionale 39/2005, invece, adegua le previsioni statali relative al regime amministrativo di interventi su opere e impianti per la produzione di energia.