Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 4 marzo 2016, è stata pubblicata la legge regionale n. 17 del 25 febbraio 2016 – in vigore dal 5 marzo 2016 - che modifica la legge regionale 10/2010 al fine di dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali di cui alla l.r. 22/2015 e per adeguare la disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle modifiche successivamente intervenute al d.lgs. 152/2006.
VAS. Per quanto riguarda la VAS, la nuova legge regionale n. 17/2016 introduce una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino impatti sull’ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS.
Inoltre, per i procedimenti interistituzionali od oggetto di copianificazione, si prevede la possibilità di individuare un’unica autorità competente o di effettuare un unico procedimento di VAS d’intesa fra le autorità competenti, con la conseguente produzione di un unico documento preliminare ed un unico rapporto ambientale condivisi.
Viene abrogato il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 65/2014, considerato che eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la VAS, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei principi della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente e, in particolare, dei principi fissati dal d.lgs.152/2006 in attuazione della direttiva medesima.
VIA. Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale, la legge, oltre che ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo o di allineamento anche terminologico ai disposti della norma nazionale, risponde alla necessità di adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nell’articolo 15 del d.l. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014.
In particolare, la parte II del d.lgs. 152/2006, così come modificata dall’articolo 15 del d.l. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014, prevede che la procedura di verifica di assoggettabilità debba essere effettuata sulla base di quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015.
La stessa normativa stabilisce che dell’avvenuta presentazione della domanda di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità è dato sintetico avviso sul sito istituzionale dell’autorità competente, unitamente alla pubblicazione dell’intero progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale.
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE E AI COMUNI DELLE COMPETENZE. Oltre a ciò la modifica di legge, in attuazione di quanto previsto dalla l.r. 22/2015, provvede al trasferimento alla Regione e ai comuni delle competenze finora esercitate dalle province, al fine di accentrare in un medesimo ente le competenze rispettivamente autorizzative e quelle in materia di VIA, secondo principi di semplificazione, snellimento e riduzione degli oneri amministrativi.
Con l’occasione, le competenze di Regione, comuni ed enti parco vengono individuate nel corpo della legge con diretto riferimento agli allegati alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con conseguente abrogazione dei corrispondenti allegati della l.r. 10/2010.
Nel rispetto della normativa nazionale e al fine di favorire la partecipazione del pubblico, sono stati dettati i criteri per lo svolgimento dell’inchiesta pubblica e del contraddittorio, nell’ambito della procedura di VIA.
Vengono previste alcune modalità per l’effettuazione del controllo e della verifica di ottemperanza alle prescrizioni formulate nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA.
Sono state individuate le modalità con cui il soggetto proponente di un progetto può chiedere all’autorità competente per la VIA la modifica delle prescrizioni, nonché la proroga del termine entro cui il progetto deve essere realizzato, contenuti nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA.
AIA E AUA. Per quanto riguarda l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l’autorizzazione unica ambientale (AUA), la nuova legge della Regione Toscana, in attuazione della l.r. 22/2015, che individua la Regione quale autorità competente per entrambe le procedure, modifica il titolo IV bis della l.r. 10/2010 e introduce il titolo IV ter contenente disposizioni in materia di AUA.
In merito alle modifiche del titolo IV bis, il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di AIA fa venire meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento tra le province e la previsione, in legge, di poteri sostitutivi regionali.
Il titolo IV ter contiene disposizioni in materia di AUA, precisando che la Regione esercita anche le funzioni di controllo sulle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate e provvede alla definizione di oneri e tariffe, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 8 del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013.
Sono salvaguardati i procedimenti di cui ai titoli II e III della l.r. 10/2010 già avviati alla data di entrata in vigore della legge: per questi continuano a trovare applicazione le norme previgenti.
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