È pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 5 febbraio il Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche”.
In attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), questo regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento ed in coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino, disciplina in sede di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica:
a) le direttive per la predisposizione delle indagini che verificano la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, le aree esposte a rischio e la fattibilità degli interventi di trasformazione in relazione all’obiettivo della mitigazione dei rischi;
b) le procedure per il deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti;
c) le procedure per lo svolgimento del controllo delle indagini da parte della struttura regionale competente;
d) i criteri per l’individuazione delle classi di pericolosità o di rischio, sotto il profilo geologico e sismico.
Il regolamento, che entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), è composto da 20 articoli:
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Contenuti delle indagini
Art. 3 - Ambito di applicazione delle indagini relative agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
Art. 4 - Finalità delle indagini in relazione agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
Art. 5 - Criteri per l’individuazione delle classi di pericolosità o di rischio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico
Art. 6 - Elaborati da trasmettere per il deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti
Art. 7 - Trasmissione e deposito delle indagini. Verifica della completezza della documentazione
Art. 8 - Modalità di controllo delle indagini
Art. 9 - Modalità di controllo delle indagini di varianti approvate mediante conferenza di servizi
Art. 10 - Controllo obbligatorio delle indagini
Art. 11 - Controllo a campione delle indagini
Art. 12 - Esito del controllo
Art. 13 - Adozione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti
Art. 14 - Approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti
Art. 15 - Procedimento per la proposta di aggiornamento di quadri conoscitivi della pianificazione di bacino nell’ambito della formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
Art. 16 - Trasmissione delle istanze e relativa modulistica
Art. 17 - Norma transitoria concernente le indagini già trasmesse o depositate
Art. 18 - Disposizioni transitorie per la trasmissione delle indagini alla struttura regionale competente
Art. 19 - Abrogazioni
Art. 20 - Entrata in vigore
In allegato il regolamento