Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 10 giugno è stata pubblicata la legge regionale 5 giugno 2020, n. 35, recante “Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008”.
Questa legge reca disposizioni finalizzate alla tutela delle prestazioni professionali attraverso l’introduzione di una specifica disciplina delle procedure di acquisizione di servizi professionali di competenza della Regione Toscana, degli enti dipendenti, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, nonché degli enti locali. Reca altresì disposizioni relative ad istanze presentate ai predetti enti da parte di privati cittadini o di imprese.
Acquisizione di servizi professionali
1. Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono applicati i parametri ministeriali fissati con riferimento alle diverse professioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse.
3. Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che risultino potenzialmente idonei ad alterare l’equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso, quale, fra gli altri, la assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito che siano eventualmente offerti.
4. La predisposizione dello schema di contratto è effettuata previa valutazione del contenuto delle singole previsioni, al fine di escludere l’inserimento di clausole vessatorie, come delineate dall’articolo 13 bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).
Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale
1 La presentazione dell’istanza autorizzativa o dell’istanza di intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti i documenti e gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme di cui al testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale, a pena di improcedibilità, l’istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affi damento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono defi niti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte.
2. Le amministrazioni disciplinano le modalità di controllo, anche a campione, delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, tenuto conto delle linee guida approvate a tale fi ne con deliberazione della Giunta regionale.
Organizzazione e funzionamento della Commissione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 73/2008.
1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), è abrogato.
Applicazione degli articoli 2 e 3
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida di cui all’articolo 3, comma 2.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.