Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.11 (9 marzo 2015) il regolamento interno che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva degli edifici.
AMBITO DI APPLICAZIONE. Il regolamento si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria, installati sul territorio regionale, mentre non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.
LIBRETTO DI IMPIANTO. In materia di libretti di impianti e rapporto di efficienza, il Regolamento ha disposto che gli impianti termici devono essere muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione conforme a specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente. Fino all'emanazione del decreto, si applica la normativa nazionale e quindi i manutentori devono utilizzare il modello approvato con il Dpr 74/2013.
CONTROLLO E MANUTENZIONE. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione sono svolte con la periodicità contenute nelle istruzioni fornite dall’impresa installatrice o dalla ditta incaricata della manutenzione. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l’operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività effettuate. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione.
Una copia del rapporto di controllo e manutenzione è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto. Una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità competenti. Il libretto comprende una scheda che identifica l’impianto e il suo responsabile. La scheda identificativa d’impianto è trasmessa alle autorità competenti. Il responsabile dell’impianto può delegare la trasmissione della scheda identificativa al proprio tecnico manutentore. Il libretto è conservato a cura del responsabile dell’impianto presso l’unità immobiliare o la centrale termica in cui questo è collocato per tutta la sua durata in esercizio.
ISPEZIONE. Nel caso di impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW vengono inoltre eseguite le ispezioni. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’immobile e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
QUALIFICAZIONE TECNICI. L’attività ispettiva è effettuata tramite tecnici dotati di adeguata competenza professionale. E' considerata formazione tecnica equivalente il possesso di specifico attestato di idoneità tecnica rilasciato da ENEA, o l’iscrizione alla data del 1° gennaio 2012 nell’elenco regionale dei verificatori.
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