Sentenze

Tracciato elettrodotti, anche le piccole varianti sono assoggettate a VIA

La Corte costituzionale ha bocciato una norma regionale del Veneto che esenta dall’autorizzazione tutte le varianti di tracciato inferiori a 500 metri

giovedì 12 novembre 2015 - Redazione Build News

elettrodotto_consulta

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale del Veneto n. 30/2014, disponendo una generalizzata deroga all’obbligo di autorizzazione per le modifiche di tracciato inferiori a 500 metri, ha operato un’indebita restrizione del campo di applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, con conseguente violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 215/2015 depositata il 5 novembre.

IMPUGNAZIONE DEL GOVERNO. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”). La nuova disposizione regionale ha inserito, nella previgente disciplina relativa a tutte le linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt, una esenzione dall’autorizzazione (oltre che per interventi di manutenzione o sostituzione di componenti) per tutte le varianti di tracciato che non superino i 500 metri.

La norma ha sostituito il comma 6 dell’art. 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, con il seguente: «6. Non sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m., le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato né incremento della potenza già autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. È in ogni caso fatto salvo l’obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo».

ANCHE SE DI SCARSA ENTITÀ, LA MODIFICA DEL TRACCIATO DEGLI ELETTRODOTTI È ASSOGGETTATA ALLA VIA. La Corte costituzionale osserva che, nella logica del legislatore statale, “la modifica del tracciato degli elettrodotti, anche di scarsa entità, non è aprioristicamente esclusa da qualsiasi forma di controllo preventivo, bensì è assoggettata ad una prognosi da effettuare di volta in volta sulle ripercussioni negative che possano nuocere allo specifico contesto territoriale interessato dall’opera (si pensi, per l’appunto, ai siti di importanza comunitaria ovvero alle zone speciali di conservazione)”.

Invece, la legge regionale impugnata, “contemplando tra gli interventi esenti da preventiva autorizzazione o da denuncia tutte le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti inferiori a 500 metri, a prescindere dal loro concreto impatto sui valori ambientali, ha l’effetto di sottrarre automaticamente tali opere anche alla valutazione d’impatto ambientale, la quale costituisce un subprocedimento che necessariamente si innesta (quale suo «presupposto o parte integrante»: si veda l’art. 29 del d.lgs. n. 152 del 2006) nel procedimento (principale) di autorizzazione o approvazione (si veda, per un caso analogo, la sentenza n. 120 del 2010, punto 1.2. del Considerato in diritto). La circostanza che la valutazione d’impatto ambientale non possa esplicarsi quando l’attività sia resa “libera”, nel senso di sottratta a una preventiva autorizzazione, esclude che possa essere seguita la tesi interpretativa suggerita dalla difesa regionale, secondo la quale la norma impugnata presupporrebbe già la «piena applicabilità della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, pur in assenza di un espresso richiamo».”.

Pertanto, secondo la Consulta la disposizione regionale impugnata “è costituzionalmente illegittima nella parte in cui ha escluso dall’obbligo dell’autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 metri”.

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