Piano Transizione 5.0? Ci siamo quasi. È stata infatti resa disponibile la bozza del decreto interministeriale che dovrebbe disciplinare l’erogazione dei bonus per premiare le aziende che innovano e al tempo stesso riducono i consumi elettrici. A fine maggio, ricorderete, c’era stato l’incontro tra il ministro delle Imprese e del made in Italy (Mimit) Adolfo Urso e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, incentrato proprio su questo tema. E settimana scorsa il ministro Urso aveva dichiarato che il piano sarà attuativo entro la fine di giugno, contando di avviare circa 13 miliardi di euro di crediti fiscali già nell’ultimo trimestre di quest’anno, per poi svilupparsi pienamente nel corso del 2025. Oltre ai 6,3 miliardi del Pnrr sono infatti da considerare anche i 6,4 previsti dalla legge di Bilancio nel biennio 2024-25. Tra il decreto attuativo vero e proprio e l’avviamento delle procedure quindi occorrerà attendere la disponibilità della piattaforma informatica per l’acquisizione delle domande e la concessione dei crediti.
Entità del bonus
La bozza del decreto attuativo diffusa ieri conferma i criteri chiave per accedere al credito d’imposta: gli investimenti devono portare a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva interessata di almeno il 3%. Se calcolata sui processi, invece, la riduzione non deve essere inferiore al 5%. Sono ammissibili agli incentivi gli investimenti per l’autoconsumo energetico (salvo da biomassa), inclusi quelli per lo stoccaggio, così come le attività di formazione su competenze legate a digitalizzazione e decarbonizzazione.
Le agevolazioni sono disponibili per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Il limite massimo annuale per singolo beneficiario è fissato a 50 milioni con i seguenti scaglioni:
- fino al 35% per investimenti fino a 2,5 mln,
- fino al 15% per investimenti tra 2,5 e 10 mln,
- fino al 5% per investimenti oltre i 10 mln (con tetto dell’agevolazione a 50 mln).
Per l’anno in corso, si considerano completati anche i progetti il cui ultimo investimento è effettuato entro il 30 aprile 2025, a patto che al 31 dicembre 2024 sia stato versato un acconto almeno del 50% del valore dell’investimento. Per i progetti di autoconsumo energetico vale la data di fine lavori, mentre per le attività di formazione rileva la data di rilascio dell’attestato finale. Tra le novità, c’è il vincolo di poter accedere alle agevolazioni solo per un progetto alla volta.
Limiti di spesa ammissibili
La bozza del documento definisce anche i limiti di spesa ammissibili per investimenti in impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo, declinandoli per fonte e taglia dell’impianto.
Per il fotovoltaico, i tetti sono i seguenti:
- 780 €/kW per gli impianti tra 0,6 e 1 MW,
- 820 €/kW per quelli tra 0,2 e 0,6 MW,
- 940 €/kW per quelli tra 20 e 200 kW,
- fino ai 1.170 €/kW per impianti sotto i 20 kW.
Per l’eolico i tetti sono così definiti:
- 1.080 €/kW per impianti tra 0,6 e 1 MW,
- 1.280 €/kW per quelli tra 0,2 e 1 MW,
- 2.160 €/kW per quelli tra 20 e 200 kW,
- 2.640 €/kW per impianti sotto i 20 kW.
Rientrano tra le spese ammissibili anche quelle sostenute per l’acquisto di gruppi di generazione dell’energia elettrica, di servizi ausiliari di impianto, di trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica, di impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. I sistemi di accumulo invece possono essere agevolati fino a un massimo di 900 €/kWh.
Imprese energivore
Uno degli obiettivi dichiarati dal Piano Transizione 5.0 è quello di coinvolgere il più possibile le aziende energivore (anche dette “hard to abate”, difficili da abbattere). Il testo apre alla possibilità di realizzare progetti che riguardano la generazione elettrica da gas e le relative reti di trasmissione e distribuzione, a condizione che rispettino il principio del “non arrecare un danno significativo”. E via libera anche per le imprese soggette all’ETS per le quali l’uso di combustibili fossili “è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili”.
Infine possono accedono alle agevolazioni anche le imprese soggette al mercato del carbonio europeo per progetti che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa. O per progetti che sono correlati ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, ma le cui emissioni risultino inferiori a quelle registrate nell’esercizio precedente all’avvio del progetto.