“Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”: è il titolo della nuova legge n. 25 del 15 maggio 2024 della Regione Calabria, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio e pubblicata sul Burc n.101 del 16 maggio 2024.
Riportiamo i cinque articoli di questa legge regionale.
Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC) e in applicazione del Regolamento UE 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (Ce) n. 401/2009 e il regolamento (Ue) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima"), la Regione Calabria riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Calabria, gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, in legge 11 aprile 2023, n. 38, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), del d.l. 34/2020, effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale e in riferimento a immobili ubicati sul medesimo territorio.
Art. 2
(Misure per il trasferimento dei crediti fiscali)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, fermo restando la disciplina di cui al d.l. 11/2023, la Regione Calabria:
a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica alla quale possono registrarsi committenti, professionisti, imprese e persone fisiche, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti; a tal fine, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, è possibile utilizzare anche piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da associazioni o federazioni di committenti, professionisti o imprese;
b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e società partecipate non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della l.196/2009, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 4, al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del d.l. 34/2020;
c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e società partecipate da essa controllati non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria;
d) avvia il dialogo e le operazioni di coordinamento con comuni, province e consorzi per favorire l’acquisto dei crediti nella Regione, da parte di altri soggetti non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della l. 196/2009.
2. Le risorse finanziarie impiegate dagli enti pubblici regionali o società partecipate non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della l. 196/2009 per l’acquisto dei crediti fiscali edilizi sono provenienti esclusivamente dalle disponibilità dei propri bilanci, e non surrettiziamente da soggetti pubblici invece inclusi in detto elenco.
3. Le tipologie di crediti d’imposta acquisibili sono limitate a quelle rientranti tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente previste all’articolo 2 del d.l. 11/2023.
4. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, la Regione Calabria stabilisce i criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del d.l. 11/2023, nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della l. 196/2009.
5. Gli enti pubblici economici regionali e le società di cui alla lettera c) del comma 1, possono acquisire i crediti di imposta relativi agli interventi di cui all’articolo 1 dalle banche, oppure dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o dalla banca capogruppo, con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente, per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato. La cessione da parte delle banche avviene con assunzione della garanzia, ai sensi dell’articolo 1267 del codice civile, anche per l’ipotesi di provvedimento di sequestro preventivo del credito da parte dell’autorità giudiziaria.
6. Nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui di cui al presente articolo e dell’articolo 3, l’acquisto dei crediti avviene in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, per un prezzo non superiore al valore nominale del credito.
Art. 3
(Adempimenti)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria disciplina con proprio atto le modalità di attuazione di quanto previsto all’articolo 2.
2. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui all’articolo 1, comma 2. La fase negoziale con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi e il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 2, quantificati per l’anno 2024 nel limite massimo di 25.000,00 euro, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte capitale, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 17, Programma 01 (U.17.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026.
3. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.
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