“In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, l’acquirente o donatario può godere, a determinate condizioni, del Superbonus in relazione alle spese sostenute dal dante causa”, spiega l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023.
Trasferimento inter vivos o
mortis causa
L'AdE ricorda che “per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (“trainanti” o “trainati”), come stabilito all’art. 9 del d.m. 6 agosto 2020, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus in quanto, ai sensi del comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Benché il legislatore abbia utilizzato il termine “vendita”, le disposizioni sopracitate trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione”.
In caso di decesso dell’avente diritto e di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue del Superbonus “si trasferiscono agli eredi a determinate condizioni. Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (“trainanti” o “trainati”), come stabilito all’art. 9 del d.m. 6 agosto 2020, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Analoga modalità è prevista con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 8 dell’art.16-bis del TUIR”.