Sentenze

Trasferimento di volumi in favore delle attività agrituristiche: la Consulta boccia la norma della Toscana

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15/2022, per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio

mercoledì 26 aprile 2023 - Alessandro Giraudi

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Con la sentenza n. 68/2023 depositata il 13 aprile, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri.


La disposizione bocciata dalla Consulta modifica l’art. 17 della legge della Regione Toscana 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana), inserendo nel comma 1, lettera c), un nuovo numero 3-bis), che consente di utilizzare per l’attività agrituristica «trasferimenti di volumetrie di cui all’articolo 71, comma 2, e all’articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014, all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi: a) interventi di addizione volumetrica; b) interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria».


Secondo la Corte Costituzionale “gli utilizzi di volumetrie trasferite, consentiti dalla disposizione impugnata, si risolvono nell’estensione delle possibilità edificatorie per finalità agrituristiche e, quindi, in interventi di trasformazione del territorio agricolo che esorbitano dalle finalità di recupero del preesistente patrimonio immobiliare. Attraverso questa estensione, l’intervento regionale in esame è idoneo a determinare lo snaturamento di quanto “preesisteva” nel fondo e finisce per vanificare quella finalità di recupero del patrimonio immobiliare in zone agricole e di equilibrato bilanciamento tra le esigenze del turismo e la tutela della vocazione agreste dei fondi, finalità che è a fondamento del limite previsto dal parametro interposto (sentenza n. 96 del 2012)”.


Pertanto, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15/2022, per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e in particolare dell’art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006.

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