Il Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n.917, all’art. 51 disciplina al comma 5 l’istituto della trasferta ed al comma 6 quello del trasfertismo; in tal modo si distingue la figura della trasferta, che implica un mutamento del luogo in cui il lavoratore è tenuto a prestare la propria attività dedotta nel contratto di lavoro, da quella del trasfertista, che è colui che contrattualmente si obbliga verso il datore di lavoro ad eseguire la propria attività in luoghi sempre diversi.
Nella norma regolatrice del trasfertismo si rimanda ad un decreto del Ministero delle finanze, di concerto con quello del Lavoro, per l’individuazione delle categorie dei lavoratori interessati alle condizioni di applicabilità. Nell’attesa dell’emanazione di questo decreto, le uniche distinzioni tra i due istituti si rilevano dalle circolari dell’agenzia delle entrate (326/E del 23/12/1997), del Ministero del Lavoro (nota n. 8287 20.06.2008) e dell’INPS (messaggio 27271 del 5/12/2008).
Un problema particolarmente evidente per le aziende di installazione impianti
Infatti, in assenza di uno specifico provvedimento che dirima ogni dubbio circa la categoria di lavoratori da considerate trasfertisti, si è aperto un contenzioso generato dall’INPS stesso che con verbali ispettivi ha disatteso le sue stesse indicazioni (il già citato messaggio 27271 del 5.12.2008).
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