Quale titolo edilizio necessitano gli interventi che determinano il cambio di destinazione d’uso del locale garage - ossia, nella fattispecie, l’ampliamento del bagno, la predisposizione di una cucina mediante l’installazione di impianti termici, idrici e tubazione gas, l’apertura di una vano finestra, la sostituzione della copertura del tetto con lastre metalliche, lo spostamento delle tramezzature e dei vani porta?
Con la sentenza n. 16323/2023 pubblicata il 3 novembre, il Tar Lazio afferma che, “nella fattispecie, venendo in rilievo l’esecuzione di un cambio di destinazione d'uso con modifica della categoria funzionale di parte dell’unità immobiliare, attraverso, peraltro, la realizzazione di opere edilizie, l'intervento de quo necessitava del permesso di costruire”.
La trasformazione in locale abitabile richiede il permesso di costruire
Infatti, la giurisprudenza ritiene “che per il cambio di destinazione d’uso di locali accessori in vani ad uso residenziale, ipotesi ricorrente nel caso di specie, sia necessario il permesso di costruire: Nell'ambito di una unità immobiliare ad uso residenziale, devono distinguersi i locali abitabili in senso stretto dagli spazi « accessori » che, secondo lo strumento urbanistico vigente, non hanno valore di superficie edificabile e non sono presi in considerazione come superficie residenziale all'atto del rilascio del permesso di costruire: autorimesse, cantine e locali di servizio rientrano, di norma, in questa categoria. Perciò non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura, infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l'originario permesso di costruire. Quindi, deve ritenersi che il cambio di destinazione d'uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall'esecuzione di opere (ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 14/05/2018, n. 742)”.
“Peraltro”, conclude il Tar Lazio, “una volta appurata l'esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire, non costituisce onere dell'Amministrazione Comunale verificare la sanabilità delle stesse (a seguito di accertamento di conformità) in sede di vigilanza sull'attività edilizia, essendo per legge rimessa ogni iniziativa in merito all’impulso del privato interessato”.