L'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato il Regolamento del 15 luglio 2015 in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Ricordiamo che il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della legge anticorruzione n. 190 del 2012.
L’art. 14 del decreto legislativo 33/2013 riguarda gli obblighi di pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale.
L'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di sanzioni per casi specifici, prevede al comma 1 che “la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art.14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione organismo interessato”.
Il Regolamento del 15 luglio 2015 (vedi qui sotto in allegato) disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione, da parte dell’Autorità, delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, d. lgs.33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera A.N.AC. n. 10 del 21 gennaio 2015.
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.