Con la delibera n. 380/2016 del 6 aprile 2016, l'Autorità nazionale anticorruzione concede più tempo agli Ordini professionali per l'adempimento degli obblighi sulla trasparenza.
Il presidente dell'Anac Raffaele Cantone ha infatti deciso di sospendere il termine del 31 marzo 2016 fino all’entrata in vigore delle disposizioni correttive del d.lgs. n. 33/2013 recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, individuate nello schema di decreto delegato correttivo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
“A decorrere dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Autorità si riserva di svolgere un’ulteriore attività di vigilanza alla luce della nuova normativa”, si legge nella delibera del 6 aprile.
GLI ANTEFATTI. Con la nota del 31.03.2016, il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali e la Rete Professioni Tecniche hanno richiesto, con particolare riferimento agli obblighi di cui all’art. 14 e 22 del d.lgs. n. 33/2013, il differimento del termine ultimo degli adempimenti disposti da Anac nei loro confronti, fissato al 31 marzo, in attesa dell’approvazione del decreto legislativo “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” in attuazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Lo schema di decreto delegato è attualmente in attesa del parere delle Commissioni parlamentari e deve essere ancora approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.
Il Governo, coerentemente con gli orientamenti dell’Autorità in materia di trasparenza e anticorruzione, nello schema di decreto delegato ha confermato l’applicazione della normativa sulla trasparenza e più in generale nella normativa sulla prevenzione della corruzione contenuta nella legge 190/2012 anche agli Ordini professionali.
Nello schema di decreto viene stabilito, diversamente da quanto previsto nel vigente d.lgs. n. 33/2013, che gli organi di governo degli enti pubblici, ad eccezione dei titolari di incarichi politici dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, sono tenuti a pubblicare i dati richiesti dall’articolo 15 del decreto - estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; curriculum vitae; dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato; compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione - e non più quelli indicati nell’articolo 14.
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere n. 515 del 24 febbraio 2016 sullo schema di decreto delegato, non ha evidenziato la necessità di alcuna modifica al riguardo, confermando, quindi, l’opportunità dell’applicazione della citata normativa anche agli ordini professionali.