Da oggi chiunque può esercitare il diritto di accesso generalizzato ad atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione.
Sono infatti entrate in vigore oggi 23 dicembre 2016 le nuove norme sulla trasparenza, che introducono una legislazione sul modello del Freedom of Information Act (Foia) dal nome della prima legge sulla trasparenza approvata negli Usa nel 1966.
Nella pagina dedicata del sito – clicca qui - sono disponibili i modelli e le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso generalizzato ai documenti/dati/informazioni del Dipartimento della funzione pubblica.
“Fortemente voluto dal ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Marianna Madia, che lo ha introdotto in Italia con il decreto trasparenza attuativo dell'articolo 7 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, il Foia prevede che – spiega il Dipartimento della Funzione pubblica - chiunque possa esercitare il diritto di accesso generalizzato ad atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Con il Foia ogni cittadino, in quanto tale, può chiedere di sapere ed esercitare per questa via un controllo civico.”
COSA CAMBIA. “Il testo attuale - frutto di un serrato confronto tra il ministro Madia e i rappresentanti della società civile - prevede che chi vuole esercitare il controllo civico attraverso il diritto di sapere presenti richiesta all'amministrazione che detiene il dato o il documento. La richiesta potrà essere presentata o direttamente all'ufficio che detiene i dati o i documenti se si sa qual è o, in alternativa, all'Ufficio relazioni con il pubblico o ad un altro ufficio, se indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. La richiesta potrà essere trasmessa anche per via telematica e non deve essere motivata. Fino ad oggi infatti era possibile unicamente l'accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990 solo per far valere un interesse rilevante, diretto e personale che doveva essere motivato. Da oggi, fermo restando la possibilità di chiedere un accesso agli atti ai sensi della legge 241/90, il cittadino potrà esercitare il controllo civico chiedendo di conoscere atti e documenti della pubblica amministrazione anche se non direttamente interessato. Entro 30 giorni dalla richiesta le amministrazioni devono rilasciare gratuitamente dati e documenti in formato elettronico o cartaceo. L'eventuale rifiuto al rilascio di dati o documenti da parte dell'amministrazione deve essere motivato, ma il cittadino potrà ricorrere al responsabile trasparenza o al difensore civico (se costituito) e/o alla giustizia amministrativa. L’accesso a dati e documenti è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e quelli privati.
A partire dal 2017 partirà un vero e proprio monitoraggio del Foia.”