Nella Gazzetta Ufficiale n.7 del 10 gennaio 2017 sono state pubblicate le Linee guida dell'Autorità anticorruzione recanti “indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013. (Delibera n. 1309/2016).
Approvate in via definitiva il 28 dicembre scorso dal Consiglio dell’Anac convocato in via straordinaria, queste Linee guida disciplinano l'esclusione e i limiti all’esercizio dell’accesso civico generalizzato, il cosiddetto Foia (Freedom of Information Act).
In particolare, le Linee Guida regolano gli ambiti in cui i cittadini avranno il diritto di conoscere atti e documenti detenuti dalla Pa, anche senza un interesse diretto. Spetterà poi alle amministrazioni e agli altri soggetti individuati dalla legge valutare, caso per caso, eventuali eccezioni. L’Autorità nazionale anticorruzione, sempre in collaborazione con il Garante per la privacy, provvederà in ogni caso a monitorare l’applicazione della legge ed entro un anno aggiornerà le Linee Guida, in modo da precisare ulteriormente esclusioni e limiti all’accesso civico generalizzato.
GUIDA OPERATIVA ALL'ACCESSO GENERALIZZATO. Le Linee guida recano in allegato la Guida operativa all'accesso generalizzato.
Il testo è stato adottato d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali (15 dicembre 2016) e ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata il 22 dicembre 2016.
DAL 23 DICEMBRE 2016 VIGENTI LE NORME SULLA TRASPARENZA. Ricordiamo che il 23 dicembre 2016 sono entrate in vigore le nuove norme sulla trasparenza (LEGGI TUTTO), che introducono una legislazione sul modello del Freedom of Information Act (Foia). Fino al 23 dicembre 2016 era possibile unicamente l'accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990 solo per far valere un interesse rilevante, diretto e personale che doveva essere motivato. Dal 23 dicembre scorso, fermo restando la possibilità di chiedere un accesso agli atti ai sensi della legge 241/90, il cittadino può esercitare il controllo civico chiedendo di conoscere atti e documenti della pubblica amministrazione anche se non direttamente interessato. Entro 30 giorni dalla richiesta le amministrazioni devono rilasciare gratuitamente dati e documenti in formato elettronico o cartaceo. L'eventuale rifiuto al rilascio di dati o documenti da parte dell'amministrazione deve essere motivato, ma il cittadino può ricorrere al responsabile trasparenza o al difensore civico (se costituito) e/o alla giustizia amministrativa. L’accesso a dati e documenti è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e quelli privati.