Con la risposta a interpello n. 59/2018, l’Agenzia delle entrate ha chiarito il trattamento, ai fini Iva, dei servizi di trasporto di energia (articolo 12 e articolo 17, sesto comma, lettera d-quater), del Dpr n. 633 del 1972).
L'Agenzia spiega che i servizi di trasporto di energia resi a rivenditori soggetti passivi Iva (“reseller”) da una società che opera nel settore del commercio, del dispacciamento e del trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale come grossista, trader e fornitore su tutto il territorio nazionale, sono considerati prestazioni accessorie alle cessioni di gas ed energia elettrica. Questo perché sussiste un evidente nesso di dipendenza funzionale fra le due prestazioni: il servizio di trasporto integra, completa e rende possibile la fornitura.
Pertanto, è richiesta l’applicazione del regime del reverse charge, già previsto per l’operazione principale.