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Trasporto rifiuti da attività di manutenzione. CNA: “Escluderlo dall’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali”

Le modifiche al codice ambientale intervengono con un positivo intento di semplificazione, ma restano alcune criticità

giovedì 19 novembre 2020 - Redazione Build News

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Dubbi e perplessità sono stati avanzati da CNA Installazione Impianti e CNA Costruzioni in merito all’applicazione del nuovo comma 19 dell’art. 193 del codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) introdotto dal recente D.Lgs. 116/2020. La norma interviene con un positivo intento di semplificazione sui rifiuti prodotti da attività di manutenzione, piccoli cantieri edili e imprese di pulizia, estendendo a nuove attività che tipicamente producono rifiuti al di fuori dalla propria sede quanto già previsto per le sole attività di manutenzione, aggiungendo anche la possibilità di sostituire il FIR con il Documento di Trasporto per le piccole quantità.

Restano però inalterate – afferma Riccardo Masini, CNA Costruzioni – alcune criticità sulle quali la CNA ha da tempo posto l’attenzione del Ministero dell’Ambiente, tra le quali la previsione di effettuare il trasporto fino alla sede dell’azienda utilizzando il FIR, ad eccezione delle le piccole quantità.
In questi anni, infatti, nel caso dei rifiuti da attività di manutenzione per le quali erano già vigenti le disposizioni di cui all’art. 266 comma 4, ci sono state molte interpretazioni divergenti che hanno poi portato alla conferma di un obbligo di compilazione del FIR: “Tale obbligo però risulta incoerente. Infatti – sottolinea Guido Pesaro, Responsabile CNA Installazione Impianti – questa movimentazione, che tecnicamente non può essere assimilabile a un trasporto di rifiuti, avviene dal luogo di reale produzione del rifiuto fino alla sede dell’impresa, dove avrà luogo il deposito temporaneo e non verso un impianto di destinazione. Pertanto la compilazione del FIR risulta assolutamente fittizia, non avendo a disposizione, né avendo alcun senso inserire in questa fase del trasporto, i dati relativi all’impianto di destinazione e al destinatario”.

Analogamente, prevedere l’obbligo di iscrizione all’Albo per la fase di movimentazione dal luogo di reale produzione del rifiuto al luogo giuridico, ovvero la sede dell’impresa, comporta complessità e oneri significativi per le imprese che, nei fatti, non stanno assolutamente svolgendo un’attività di trasporto di rifiuti. Inoltre occorre ricordare che l’attività di manutenzione, ad esempio quelle nei piccoli cantieri generalmente svolte da micro e piccolissime imprese, sono attività che di norma generano rifiuti al di fuori della sede dell’impresa, caratteristica che aveva portato il legislatore proprio ad intervenire con il 266 comma 4 del codice ambientale.

“Al Ministero – segnalano i rappresentanti delle associazioni di edili e impiantisti della CNA – chiediamo pertanto l’emanazione di un chiarimento, come una circolare interpretativa, che preveda l’esclusione dall’obbligo di iscrizione all’Albo, almeno nei casi di piccoli quantitativi per i quali è ammesso il trasporto accompagnato dal DDT ed una semplificazione che possa consentire, negli altri casi, che questo trasporto avvenga sempre mediante l’iscrizione in categoria 2bis, a prescindere dai quantitativi trasportati”.

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