Ultime notizie

Trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia, chiarimenti Inps sulla decorrenza

Pubblicate le nuove indicazioni in merito al perfezionamento dei requisiti e alle decorrenze necessarie per richiedere il trattamento

lunedì 25 settembre 2017 - Redazione Build News

1_a_b_edilizia-wcvws

Con l’abrogazione del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia (articolo 11, legge 23 luglio 1991, n. 223), l’Inps ha chiarito nella circolare 7 gennaio 2013, n. 2 le indicazioni operative e procedurali con cui accogliere le domande relative a eventi di licenziamento entro la data ultima del 30 dicembre 2016.

A seguire, sono stati emanati alcuni decreti ministeriali di concessione del predetto trattamento di disoccupazione speciale, riferiti a periodi successivi al 1° gennaio 2017.

Chiesti chiarimenti in merito al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’Inps ha pubblicato il messaggio 20 settembre 2017, n. 3616 con cui fornisce le nuove indicazioni in merito al perfezionamento dei requisiti e alle decorrenze necessarie per richiedere il trattamento in esame.

Tenuto conto dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, a decorrere dall’1.1.2017, il Ministero vigilante ha precisato che le condizioni e i requisiti, previsti dalla delibera CIPI del 19.10.1993, per l’individuazione dei casi di crisi occupazionale ai fini dell’accesso al trattamento speciale di disoccupazione in esame, ivi compreso il raggiungimento del numero minimo di licenziamenti nell’arco di un semestre, dovevano perfezionarsi entro il 31.12.2016 ed entro la stessa data doveva essersi conclusa la procedura sindacale ed essere presentata la domanda presso gli uffici competenti.

Raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione entro la data del 31.12.2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il 31.12.2016.

Quindi, in relazione a quanto sopra, il secondo ed il terzo capoverso del paragrafo 3.3. (Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 223 del 1991) della richiamata circolare n. 2 del 7 gennaio 2013 vengono così sostituiti:

“Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80”, potranno essere validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.”

Scarica il messaggio Inps 20 settembre 2017, n. 3616

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti
Attualità
Trend e prospettive della formazione nell’edilizia e nell’installazione

Il periodo di trasformazione dell’industria e la spinta tecnologica portano alla necessità...



Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore