Il contratto di "partenariato pubblico-privato" è definito in linea generale dall'art. 3, comma 3, lettera eee) del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, come "il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore".
L'art. 187 del d.lgs. n. 50 del 2016, rubricato "Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità", prevede, poi, nello specifico, al comma 1, che: "Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo".
Lo ricorda l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 699/2021.
Il Comune istante rappresenta di voler attivare un progetto di partenariato pubblico-privato mediante una proposta di locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 187 e 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione, il finanziamento nonché la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la gestione del servizio del futuro centro natatorio.
“Essendo il contratto di locazione finanziaria in oggetto da assoggettare ad Iva, come anche confermato dall'istante, e rientrando nell'esercizio dell'attività commerciale da parte del Comune, per quanto sopra rilevato, si concorda con la soluzione prospettata dal Comune istante in ordine alla possibilità di detrarre l'Iva addebitata sui canoni di leasing immobiliare”, afferma l'Agenzia delle entrate.
Il Fisco condivide altresì “la soluzione dell'istante di applicare alla costruzione del nuovo centro natatorio e ai canoni di leasing relativi all'impianto sportivo l'aliquota Iva del 10%, considerato che gli impianti sportivi di quartiere sono opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art. 44 della legge n. 865 del 1971, che ha integrato l'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, e considerato quanto previsto sia dal n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 che dall'art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972”.
Il testo completo della Risposta è disponibile in allegato.