Fisco

Tremonti ambientale, stretta delle Entrate sulle modalità di calcolo dell’agevolazione

Il 31 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate non potrà più esercitare l’azione di accertamento per il periodo di imposta 2011

martedì 20 settembre 2016 - Redazione Build News

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Il 31 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate non potrà più esercitare l’azione di accertamento per il periodo di imposta 2011, penultimo anno in cui era possibile beneficiare della detassazione per gli investimenti ambientali per le Pmi – cosiddetta “Tremonti ambientale” (articolo 6 della legge 26 dicembre 2000, n. 388).

Con l'avvicinarsi del termine di decadenza dell’azione di accertamento, le Entrate stanno aumentando l'attenzione nei confronti delle modalità di calcolo dell’agevolazione. L'Agenzia non ritiene corretto il calcolo dell’investimento incrementale ammissibile all’agevolazione nel caso in cui l’impresa non abbia tenuto conto nei profitti operativi, ad esempio, dei ricavi non collegati con l’investimento ambientale che sarebbero stati conseguiti anche mediante un impianto tradizionale.

Secondo le Entrate, ai fini della agevolazione si sarebbero dovuti scomputare, dai maggiori costi sostenuti per l’investimento, anche i ricavi derivanti dalla vendita di energia che sarebbero stati comunque conseguiti anche mediante un impianto tradizionale, con la ripresa a tassazione del relativo importo.

CIRCOLARE MISE: AGEVOLAZIONE RIAPERTA A CHI NON NE HA ANCORA FRUITO. Ricordiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2016 è stata pubblicata la Circolare direttoriale 26 luglio 2016 n. 71852 del Ministero dello Sviluppo economico - IN ALLEGATO - che disciplina le modalità per l’invio da parte delle imprese interessate, della comunicazione ai sensi dell’articolo 6, comma 17, della legge 26 dicembre 2000, n. 388 - “Tremonti ambientale”.

“Le imprese – si legge nella circolare - che hanno realizzato anteriormente alla data del 26 giugno 2012 (data di pubblicazione nella Gazzetta della Repubblica Italiana e di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83) gli investimenti ambientali di cui all’articolo 6, comma 13, della legge 388/2000, possono provvedere all’invio della precitata comunicazione esclusivamente attraverso modalità telematiche, sulla base del modello il cui facsimile è riportato nell’allegato alla circolare, come indicato sul sito del Ministero all’indirizzo www.mise.gov.it, nell’apposita sezione dedicata “Agevolazioni ambientali (L. 388/2000)”.

Ai fini del predetto invio, le imprese sono tenute alla compilazione di ciascun campo della pagina web raggiungibile dalla predetta sezione, alla sottoscrizione mediante firma digitale della documentazione generata automaticamente dal sistema informatico, nonché al relativo upload per la successiva protocollazione e archiviazione digitale.

A partire “dal 1° settembre 2016, in osservanza alle disposizioni di cui all’articolo 3, del precitato D.P.C.M. 22 luglio 2011, sono accettate esclusivamente le comunicazioni inviate con la predetta modalità telematica: pertanto, a decorrere dalla medesima data, non potranno essere accettate le comunicazioni pervenute in forma cartacea ovvero mediante posta elettronica certificata.”

Leggi anche: “Detassazione per investimenti ambientali: le Entrate sulla cumulabilità con il Conto Energia

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