Sul B.U.R. n.11 del 15 marzo 2016 è stata pubblicata la Legge provinciale n. 2/2016 della Provincia autonoma di Trento recante “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”.
L'articolo 71 di questa legge provinciale inserisce, nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), l'articolo 14 bis recante “Incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomìni volti all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili”.
Le misure previste da questo articolo promuovono gli investimenti privati diretti all'efficientamento energetico e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito di interventi di riqualificazione dei condomìni.
FONDO DA 1 MILIONE DI EURO. A tal fine è previsto un fondo da 1 milione di euro per il 2016.
La Provincia di Trento può destinare risorse al finanziamento di fondi di rotazione finalizzati a promuovere gli investimenti privati. La deliberazione può prevedere anche, in quanto compatibili, l'utilizzo delle modalità e delle procedure previste dalla disciplina di cui all'articolo 34 ter 1, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese del 1999.
La Provincia può inoltre:
a) assumere l'onere degli interessi derivante dalla sottoscrizione di mutuo con istituti bancari convenzionati per le spese relative agli interventi;
b) concedere agevolazioni per le spese connesse ad attività di supporto all'intervento quali l'audit energetico, la progettazione, la direzione dei lavori ed eventuali consulenze necessarie;
c) concedere contributi per gli investimenti privati.
Gli interventi previsti sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa statale, fermi restando i limiti da essa stabiliti e salvo che non sia diversamente disposto dalla deliberazione attuativa. Gli interventi possono riguardare anche spese per lavori svolti contestualmente agli interventi di riqualificazione energetica, se ciò è previsto dalla deliberazione attuativa.
DELIBERA ATTUATIVA. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le disposizioni attuative comprese:
a) la definizione di "condominio" determinando in particolare il numero minimo di unità abitative facenti parte dell'edificio;
b) la disciplina dei fondi di rotazione;
c) gli interventi agevolabili e la misura massima dei contributi da erogare a fronte delle spese ammesse a beneficio;
d) i contenuti essenziali delle convenzioni da stipulare con le banche, comprese le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni;
e) i criteri, le modalità e le condizioni, anche ulteriori rispetto a quelle previste da questo articolo, per l'accesso ai mutui e l'ammissione ai benefici previsti.