Marcia indietro del Governo sulla normativa in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (attività upstream).
Nel disegno di legge Stabilità è stato inserito un emendamento del Governo – approvato dalla commissione Bilancio della Camera – che ripristina il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale.
ELIMINATE LE DEROGHE. Vengono quindi eliminate le norme vigenti di cui al secondo e terzo periodo del comma 17 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006, il cui testo è stato da ultimo riscritto dall’art. 35 del decreto Sviluppo (D.L. 83/2012), che consentivano una serie di deroghe a tale divieto al fine di far salvi alcuni procedimenti concessori in corso. È confermata solo la parte della norma che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati: essi sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Per garantire tale rispetto sono sempre assicurati gli adeguamenti tecnologici a ciò finalizzati, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.
MODIFICATO L'ART. 38 DELLO SBLOCCA ITALIA. Sono previste inoltre una serie di modifiche all'articolo 38 della Legge Sblocca Italia (DL n. 133/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 164/2014): tra queste, è prevista l’eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle attività upstream, riconoscendo ad esse il solo carattere di pubblica utilità; l'abrogazione della norma che prevede l’emanazione, con decreto del Mise, di un piano delle aree in cui sono consentite le attività upstream; la previsione che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9/1991, o – come già previsto dalla legislazione vigente – a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico.
Le attività continuano a svolgersi sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca della durata di sei anni la quale però non è più prorogabile due volte per un periodo di tre anni come invece previsto dalla legislazione vigente. Alla fase di ricerca segue la fase di coltivazione della durata di 30 anni, fatto salvo l’anticipato esaurimento del giacimento. Viene soppressa la previsione che la durata della fase di coltivazione è prorogabile per una o più volte per un periodo di 10 anni in caso di adempimento degli obblighi concessori e di coltivabilità.
QUESITI REFERENDARI PROPOSTI DA 10 REGIONI. Ricordiamo che contro le trivellazioni entro le 12 miglia e sul territorio 10 regioni - Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise – hanno depositato nel settembre scorso sei quesiti referendari in Cassazione (LEGGI TUTTO), il cui pronunciamento è previsto entro il 10 febbraio 2016. Su cinque articoli oggetto dei quesiti referendari è attesa anche la decisione della Corte costituzionale.