Richiamo dell’Anac al comune di Ascea (Salerno) per il progetto, approvato dalla giunta comunale a luglio 2018, del “Molo approdo Parco Elea-Velia”, predisposto per l’importo complessivo di 7.598.976 euro e fermo ancora in attesa della Conferenza dei servizi per l’ottenimento dei nulla osta e dei pareri vari. Secondo l’Autorità, per un intervento di tali dimensioni, fortemente impattante sul territorio dal punto di vista urbanistico, infrastrutturale, ambientale, economico, non è opportuno omettere i livelli di progettazione e non effettuare la procedura di verifica come invece avvenuto nel caso in esame. Non solo. L’Autorità non esclude una valutazione di carattere erariale visto che il progetto è stato sottoposto a continue revisioni e integrazioni da parte di consulenti esterni.
I FATTI. Alcuni consiglieri comunali del Comune di Ascea (SA) hanno presentato un esposto – inviato anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti, alla Prefettura di Salerno e per conoscenza agli enti coinvolti nella conferenza di servizi indetta dal Comune di Ascea – nel quale paventano diverse criticità sul progetto del porto turistico presentato dalla stazione appaltante alla Regione Campania nell’ambito della manifestazione di interesse per la messa in sicurezza e il potenziamento dei porti regionali. In particolare i consiglieri sostengono l’assenza del documento preliminare alla progettazione e della progettazione preliminare, l’assenza della verifica e validazione del progetto definitivo, una sostanziale carenza del livello di approfondimento, la conseguente carenza dei requisiti necessari per l’affidamento dei lavori con la procedura dell’appalto integrato, un artificioso frazionamento degli incarichi di progettazione affidati.
I RILIEVI ANAC. L’Autorità ricorda che, nel caso di interventi di modesto impegno tecnico ed economico, esiste la possibilità di una deroga alla norma che stabilisce tre livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) in materia di lavori pubblici. A parte la non trascurabile dimensione economica (oltre 7 milioni di euro) del progetto del porto, l’Anac non ritiene che l’intervento in esame per la sua tipologia e dimensione possa rientrare nel regime derogatorio e semplificato di progettazione. In merito Anac si è espressa sempre quest’anno con la Delibera n. 96 del 19.01.2022. Inoltre Anac rileva che il progetto definitivo è stato approvato, in assenza della procedura di verifica/validazione.
E ancora: l’originaria progettazione definitiva elaborata all’interno dell’Amministrazione per partecipare alla Manifestazione di interesse regionale è stata oggetto di ripetute modifiche e integrazioni tramite appositi affidamenti di incarichi professionali a soggetti esterni ma nonostante ciò risulta ancora priva dei caratteri richiesti in un progetto definitivo dal codice appalti.
CONCLUSIONI. Per Anac è censurabile la circostanza che dopo l’approvazione del progetto originario classificato come di livello definitivo siano stati impegnati per il suo completamento ulteriori 100.000 euro circa tra consulenze specialistiche e incarichi professionali esterni e che resta ancora da affidare l’incarico per la validazione/verifica; inoltre, potrebbero essere suscettibili di una valutazione di carattere erariale le situazioni in cui sembrano registrarsi sovrapposizioni di incarichi professionali e di attività progettuali a completamento del progetto definitivo e in cui emerge approssimazione da parte dei soggetti incaricati nella predisposizione degli elaborati progettuali.
L’Autorità infine evidenzia un comportamento della Stazione Appaltante non ispirato ai principi di cui all’art. 30 del codice appalti: a fronte di un progetto approvato come di livello definitivo nel luglio 2018 – privo della preventiva procedura di verifica - e presentato nel dicembre dello stesso anno in sede regionale per l’ammissione a finanziamento, allo stato attuale è ancora in corso la Conferenza di Servizi finalizzata all’ottenimento dei necessari pareri/nulla osta sul progetto definitivo come successivamente integrato e approfondito.
IN ALLEGATO la delibera Anac n. 493 del 19 ottobre 2022.