Il 25 agosto 2016 è entrata in vigore la modifica all'articolo 185 del Testo Unico Ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti.
La modifica è stata introdotta dal Collegato Agricoltura - Legge 28 luglio 2016, n. 154 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2016 – entrato in vigore il 25 agosto.
LE POTATURE DEL VERDE URBANO NON SONO PIÙ RIFIUTI E POSSONO ESSERE UTILIZZATE A FINI ENERGETICI. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente: «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attivita' di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche' ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».
CONTROLLI SULLA TRACCIABILITÀ DELLE BIOMASSE. L'articolo 1 del Collegato Agricoltura contiene semplificazioni in materia di controlli. In particolare, i costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica vengono imputati ai destinatari degli incentivi: il comma 12 stabilisce infatti che “A decorrere dall'anno 2017, i costi delle attivita' di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attivita' di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1º gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attivita' ed e' versata dal gestore dei servizi energetici (GSE) Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.”