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Tutela lavoro autonomo: deducibilità del 100% delle spese per la formazione

È fissato a 10 mila euro il limite annuo di spesa. Cgia: solo il 6% delle partite Iva sarà interessato dalle nuove tutele

venerdì 29 gennaio 2016 - Redazione Build News

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Misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.

Sono queste le due parti in cui è suddiviso il disegno di legge - collegato alla Legge di stabilità 2016 - approvato ieri dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti.

La prima parte del provvedimento – spiega Palazzo Chigi – ha l'obiettivo di costruire per i lavoratori autonomi, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, “un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro”.

DEDUCIBILITÀ DEL 100% DELLE SPESE PER I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. Il disegno di legge introduce la deducibilità, nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro.

DEDUCIBILITÀ DEL 100% DELLE SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. È prevista anche la deducibilità del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, entro il limite annuo di spesa pari a 10 mila euro, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

ACCESSO AI FONDI EUROPEI ANCHE OLTRE IL 2020. Altra novità importante consiste nella parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei. Rispetto alla legge di stabilità 2016 viene eliminato il limite temporale del 2020 (LEGGI TUTTO).

INDENNITÀ DI MATERNITÀ. Il Ddl prevede inoltre il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

SOSPENSIONE SENZA DIRITTO AL CORRISPETTIVO. È prevista la sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.

TUTELA CONTRO LA MALATTIA. Infine, il disegno di legge introduce una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

PARTITE IVA, CGIA: “SOLO IL 6% SARA’ INTERESSATO DALLE NUOVE TUTELE”. “Sono poco meno di 220.500 le partite Iva che saranno interessate dal nuovo statuto dei lavoratori autonomi. Si tratta dei liberi professionisti che non dispongono di alcuna cassa previdenziale e sono iscritti alla gestione separata Inps. Rispetto alla platea dei titolari di partita Iva-persone fisiche che ammonta a quasi 3.900.000, i lavoratori autonomi interessati da questo nuovo provvedimento di sostegno al reddito saranno poco meno del 6 per cento”.

A segnalarlo è l’Ufficio studi della CGIA di Mestre che ricorda come tra il 2010 e il 2014 (ultimo dato disponibile) questa categoria di contribuenti iscritta alla gestione separata Inps sia aumentata a livello nazionale del 19,2 per cento, con punte massime del 44,8 per cento in Sicilia, del 37,2 per cento in Puglia e del 36,1 per cento in Basilicata.

Le professioni maggiormente interessate saranno le guide turistiche, i grafici-pubblicitari, i consulenti di investimento, i consulenti tributari, gli educatori, etc.

L’istituzione di un pacchetto di misure a sostegno dei redditi degli autonomi va salutata positivamente – segnala il Coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo – peccato che coinvolga un numero di lavoratori molto contenuto. Ricordo che in questi ultimi anni di crisi economica la povertà ha colpito soprattutto il popolo delle partite Iva. Gli ultimi dati riferiti al 2014 ci dicono che il 24,9 per cento delle famiglie con reddito principale da lavoro autonomo ha vissuto con una disponibilità economica inferiore alla soglia di povertà totale calcolata dall’Istat in 9.455 euro. Praticamente una su quattro si è trovata in una condizione di vita non accettabile. Per quelle con reddito da pensioni/trasferimenti sociali e da lavoro dipendente, invece, la percentuale al di sotto della soglia di povertà è stata inferiore. Per le prime, infatti, l’incidenza si è attestata al 20,9 per cento, per le seconde al 14,6 per cento. Insomma, le famiglie con reddito principale da lavoro autonomo sono quelle che più delle altre hanno rischiato di scivolare nella povertà.

In termini assoluti le regioni con il più alto numero di partite Iva interessate dai nuovi diritti saranno la Lombardia (55.993 unità), il Lazio (29.959 persone) e l’Emilia Romagna (20.118 autonomi).

Il forte calo della domanda interna – segnala il Segretario della CGIA Renato Mason – ha contribuito in maniera determinante a peggiorare le condizioni economiche dei lavoratori autonomi che, nella stragrande maggioranza dei casi, vivono dei consumi delle famiglie. Il crollo di quest’ultimi ha causato una caduta verticale del fatturato di moltissime piccole attività e spinto alla chiusura tantissime partite Iva che, a differenza dei lavoratori dipendenti, fino ad ora non hanno beneficiato di alcuna misura di sostegno al reddito.

IPOTESI ABOLIZIONE STUDI DI SETTORE. La Cgia commenta anche l’ipotesi annunciata dal viceministro alle Finanze, Luigi Casero, di abolizione degli studi di settore per tutti i liberi professionisti. Con questa misura quasi 739mila professionisti saranno “sollevati” dal rispettare le disposizioni previste ogni anno da Gerico.

La Cgia ricorda che i titolari di partita Iva a cui sono applicati gli studi di settore sono quasi 3.644.000. Di questi, poco più di 802mila sono liberi professionisti. Sottraendo a questi ultimi le oltre 63mila società costituite da professionisti, i soggetti che saranno interessati dall’abolizione degli studi di settore sfioreranno le 739.000 unità.

NORME IN MATERIA DI LAVORO AGILE. Tornando ai contenuti del disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, la seconda parte contiene disposizioni in materia di lavoro agile, che consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, sono applicati anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

Il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

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