Le imprese delle costruzioni, in quanto tali, sono escluse dall’applicazione della normativa sul cronotachigrafo. A seguito di una lunga procedura, il Parlamento europeo ha raggiunto un accordo per negoziare con il Consiglio la revisione della normativa in materia di tempi di guida e tachigrafi ed è emersa una posizione chiara su un punto critico per le imprese dell’edilizia: è stato riconosciuto che queste ultime non sono riconducibili ad aziende di trasporto.
L'ANAEPA giudica positivamente che nell'accordo siano state prese in considerazione le specificità delle imprese di costruzione e delle attività connesse: sebbene le ditte edili utilizzino camion e auto per trasportare materiali, attrezzature o lavoratori all'interno di un'area geografica limitata ai fini di uno specifico cantiere o abitazione su base giornaliera, questa è solo un'attività ausiliaria nei cantieri che non dovrebbe rappresentare un ulteriore onere amministrativo e finanziario per le imprese che dovrebbero quindi essere escluse dall'obbligo del tachigrafo, come sostenuto negli anni da ANAEPA-Confartigianato Edilizia e dalle altre associazioni di categoria.
Con il voto in prima lettura il Parlamento UE ha esteso l’obbligo di cronotachigrafo ai veicoli commerciali leggeri adibiti al trasporto internazionale (a partire da 2,4 tonnellate), ma si è espresso favorevolmente su:
- l’esenzione per i veicoli commerciali leggeri utilizzati per il trasporto di merci (quando il trasporto non è effettuato per conto terzi, ma per conto dell'impresa o del conducente), il che attenuerebbe in particolare gli effetti dell'ampliamento del campo di applicazione per le imprese di costruzione operanti nelle regioni frontaliere;
- l'estensione dell'attuale esenzione per i veicoli con una massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate e con un raggio da 100 km a 150 km facilitando così il lavoro delle imprese di costruzione e delle attività connesse, in particolare nelle zone rurali;
- la possibilità di un'esenzione a livello nazionale per i veicoli fino a 44 tonnellate utilizzati dalle imprese di costruzione entro un raggio di 100 km, non gravando sulle aziende edili nel caso di utilizzo di veicoli pesanti in cantiere.