Un contribuente, socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa ha acquistato un alloggio con patto di futura vendita. L’immobile in questione può essere considerato "alloggio sociale", così come viene definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e pertanto essere escluso dall’imposizione IMU?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
La risposta è negativa. L’attuale assetto normativo non prevede in alcun modo l’equiparazione tra un alloggio realizzato da una cooperativa edilizia (a proprietà divisa) ed un alloggio sociale così come viene definito dal Dm 22 aprile 2008. Il Dipartimento delle Finanze ha avuto modo di esprimersi in riferimento agli alloggi realizzati e detenuti da Iacp o da enti similari che assegnano case popolari (Ater, Aler, eccetera), ritenendo possibile l’assimilazione solo nel caso in cui abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al Dm 22/4/2008.
Ma ciò è dovuto al fatto che gli alloggi ex IACP possono rientrare nella definizione di alloggio sociale in quanto fanno parte della stessa categoria dell’edilizia "sovvenzionata", cioè di quell’edilizia che viene realizzata da enti pubblici (o con il concorso di privati) con contributi prevalentemente pubblici e finalizzata alla locazione per i ceti meno abbienti.
Diverso è invece il caso degli alloggi delle cooperative edilizie, che rientrano nella categoria dell’edilizia "agevolata" o "convenzionata", cioè realizzata da soggetti privati con il concorso di finanziamento pubblici.