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Utilizzo dei trabattelli nei luoghi di lavoro: la Guida tecnica INAIL

Fornisce un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli e una metodologia per la valutazione dei rischi connessi

lunedì 21 febbraio 2022 - Redazione Build News

Inail-trabattelli-guida-2022

Fornire un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro, e indicare una metodologia per la valutazione dei rischi connessi.

Questi gli obiettivi del volume “Trabattelli - Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, pubblicato dall'Inail.

L’individuazione del trabattello più adatto ad una realtà lavorativa dipende dalle sue caratteristiche intrinseche e dal tipo di attività da eseguire.

L'Inail precisa che il contenuto del documento non esime dalla necessità di porre a confronto le indicazioni fornite con le reali condizioni e le esigenze di ogni specifico ambiente di lavoro.

In Italia, i trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro devono essere conformi al d.lgs. 81/08 e s.m.i.

L’art. 140 del d.lgs. 81/08 stabilisce i requisiti che un trabattello deve possedere e che in sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza.

Il fabbricante ed il datore di lavoro devono dimostrare e garantire, per quanto di loro competenza, che il trabattello soddisfi tutti i requisiti di cui all’art. 140 del d.lgs. 81/08.

L’art. 140 stabilisce che:

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII.

5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

In particolare il comma 4 ammette la possibilità di non ancorare il trabattello alla costruzione se risulti conforme all’Allegato XXIII e cioè che:

a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla UNI EN 1004;

b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice A della UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale;

c. l’altezza del ponte su ruote a torre non superi 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento);

d. per i ponte su ruote a torre utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra struttura;

e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote a torre siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004.

Per dimostrare la conformità al d.lgs. 81/08, il fabbricante ha due possibilità:

- riferirsi alla norma tecnica UNI EN 1004 e all’Allegato XXIII;

- riferirsi alla norma tecnica UNI 11764: 2019;

- redigere una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, con l’esecuzione di calcoli e/o prove.

Nel primo caso il fabbricante dovrà dichiarare la conformità al d.lgs 81/08 con il riferimento sia alla UNI EN 1004-1:2021 che alla UNI EN 1004-2:2021, la norma sul manuale di istruzioni del trabattello. Infatti il comma e) dell’Allegato XXIII stabilisce che per il montaggio, uso e smontaggio siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004. Un trabattello che rispetta contemporaneamente i requisiti di cui all’art. 140 e all’Allegato XXIII non deve essere ancorato alla costruzione in quanto la conformità alla UNI EN 1004-1 assicura che esso sia provvisto di stabilità propria.

Nel secondo caso, i piccoli trabattelli di cui alla UNI 11764:2019 sono conformi all’art. 140 del d.lgs 81/08 in quanto rispettano tutti i requisiti ivi imposti e in particolare il comma 4. La norma infatti dispone che il piccolo trabattello abbia stabilità propria e non ne prevede l’ancoraggio alla struttura di servizio.

Nel terzo caso, è comunque opportuno che il fabbricante, nella redazione della specifica di prodotto, si ispiri ai principi delle norme tecniche.

Il volume è disponibile in allegato.

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