Il portale del CTI segnala che la Regione Lombardia, con la Deliberazione della Giunta n.XI/4344 del 22/02/2021 (“Indirizzi in merito alla classificazione degli interventi di modifica connessi all’utilizzo del combustibile solido secondario (css) di cui al decreto 14 febbraio 2013, n. 22 negli impianti di produzione cemento”), ha approvato una serie di indicazioni volte ad inquadrare il procedimento amministrativo in ambito AIA più idoneo alla valutazione delle varie casistiche di interventi volti all’utilizzo del combustibile solido secondario, classificato come prodotto (End of Waste - CSS-C), negli impianti di produzione del cemento.
Il documento – IN ALLEGATO - nasce dalla necessità di semplificare i procedimenti autorizzativi per l'utilizzo di CSS nelle cementerie al fine di dare concreta attuazione all’economia circolare e interviene in un contesto legislativo nazionale delineato dal Decreto 14 febbraio 2013, n. 22 e dal DM 20 marzo 2013.
Indirizzi
“Il principio che sta alla base della valutazione in merito alla sostanzialità della modifica ai sensi della normativa AIA, riportato nel sopra richiamato Art. 5 c.1 lett. l-bis) e “l’assenza di effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana”. Stante l’estrema genericità della definizione, già con la dgr 2970/2012, recentemente aggiornata dalla dgr 4268/2021 Regione Lombardia ha provveduto a fornire indirizzi volti a supportare ed uniformare l’attività istruttoria in capo alle Autorità competenti, al fine di valutare la significatività degli effetti delle modifiche sull’ambiente e sulla salute: in tale ottica, con questi ulteriori indirizzi si intende agevolare l’istruttoria finalizzata a valutare gli effetti degli interventi connessi all’utilizzo del CSS, sulla base delle indicazioni normative vigenti e delle esperienze maturate.
In tal senso, tenuto conto della qualifica di CSS quale combustibile (o “end of waste”) ed in funzione dello stato autorizzativo e prescrittivo dell’impianto (impianto già autorizzato al coincenerimento con relativi limiti oppure no), si sono delineate le situazioni di seguito illustrate rispettivamente alle lettere A e B.
Si fa presente che le valutazioni di seguito riportate fanno riferimento a modifiche che NON implicano un incremento della capacità produttiva autorizzata del forno rotativo di produzione del clincker con riferimento alle soglie di cui al punto 3.1 dell’allegato VIII alla Parte seconda del d.lgs 152/2006 (espressa generalmente in tonn/giorno). Un eventuale incremento di tale capacità produttiva andrà a sua volta valutato ai fini di stabilire sia la “sostanzialità” della modifica in ambito AIA, sulla base di quanto riportato al par 3 dell’allegato 1 alla DGR n.4268 del 8/2/2021, sia l’applicazione delle eventuali procedure di VIA/verifica di VIA ai sensi dell’Allegato IV alla parte Seconda del d.lgs 152/2006.
Richiesta utilizzo o incremento di CSS Combustibile
Le considerazioni di seguito riportate si riferiscono ad interventi consistenti nella sostituzione di combustibili “pesanti” (tipicamente il pet coke) o di rifiuti (in alcuni casi anche pericolosi) in un impianto già autorizzato all’operazione R1 (tipicamente CDR, farine o grassi animali, fanghi da impianti di depurazione, oli esausti) senza incremento della capacità autorizzata e nel caso in cui il prodotto in questione (“CSS -C”) risponde ai criteri definiti nel DM 22/2013; sulla base di tali requisiti, risultano sussistere, a livello generale, i presupposti per ritenere che gli impatti ambientali generati dall’intervento siano tali da non generare effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Sono, in ogni caso, sempre fatte salve:
- la necessità che il Gestore presenti la documentazione tecnica descrittiva dell’intervento e dei relativi impatti;
- la facoltà da parte dell’Autorità competente di procedere con ulteriori e più specifiche valutazioni, in particolare nel caso in cui i combustibili oggetto di sostituzione siano differenti da quelli indicati in premessa (quali il pet coke e combustibili afferibili ai “rifiuti”).
Pre-requisito:
Le modalità di produzione, trasporto, movimentazione, deposito e utilizzo del CSS sono conformi alle disposizioni di cui al DM 22/2013 (il CSS è un “end of waste”).
a) CASO A – impianto già autorizzato al coincenerimento
Se l’autorizzazione vigente dell’impianto contiene già, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del dm 22/2013, le prescrizioni di cui al Titolo IIIbis della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 applicabili al coincenerimento per quanto concerne gli aspetti relativi “alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera”, l’utilizzo o l’incremento di CSS combustibile, in luogo di un altro prodotto per la combustione, è riconducibile alla categoria di cui al par 4.2 lett.e) dell’allegato 1 alla dgr 4268/2021 (“la modifica o la sostituzione di apparecchiature/materie prime che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate ma che comunque potrebbero avere un effetto sull’ambiente.”) e quindi alla casistica delle modifiche NON SOSTANZIALI che NON COMPORTANO l’aggiornamento dell’atto.
b) CASO B – impianto non autorizzato al coincenerimento
Se l’autorizzazione vigente dell’impianto NON contiene, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del dm 22/2013, le prescrizioni di cui al Titolo IIIbis della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 applicabili al coincenerimento rifiuti per quanto concerne gli aspetti relativi “alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera”, l’utilizzo di CSS-C è riconducibile alla categoria di cui al par 4.1 lett.a) della dgr 4268/2021 (“modifiche che comportano la revisione parziale del quadro prescrittivo dell’AIA vigente mediante l’introduzione di nuove prescrizioni, la modifica o l’eliminazione di quelle previste e che richiedono un riscontro espresso da parte dell’AC per la relativa applicazione.”) e quindi alla casistica delle modifiche NON SOSTANZIALI che COMPORTANO l’aggiornamento dell’atto. L’autorizzazione dovrà essere aggiornata prevedendo le prescrizioni concernenti gli aspetti sopra citati.”
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