È all'esame delle commissioni Ambiente e Bilancio della Camera il nuovo testo unificato (C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni) della proposta di legge “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici”.
Tra le novità del nuovo testo (IN ALLEGATO), l’istituzione di un fondo unico per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.
Il provvedimento prevede inoltre la predisposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dell’elenco dei comuni fino a 5.000 abitanti dei quali la legge promuove e sostiene lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale.
“Un’idea ambiziosa di Italia passa anche dalla scommessa sui territori, sulle comunità e sui loro talenti. È questa l’idea di Paese che delinea il testo unificato per la valorizzazione dei Piccoli Comuni”, spiega Ermete Realacci (Pd), presidente della Commissione Ambiente della Camera, “nato a partire da una proposta di legge di cui sono primo firmatario e dalla analoga proposta della collega Terzoni, che è in discussione alle Commissioni riunite Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e Bilancio della Camera e di cui sono relatori i colleghi Enrico Borghi, Tino Iannuzzi e Antonio Misiani”.
BANDA LARGA E FILIERA CORTA. Il testo “propone misure che favoriscono la diffusione della banda larga, una dotazione dei servizi più razionale ed efficiente, itinerari di mobilità e turismo dolce, la promozione delle produzioni agroalimentari a filiera corta. Per le aree oggi più deboli è previsto uno specifico stanziamento di 100 milioni per il periodo che va dal 2017 al 2023. Il tempo fissato per gli emendamenti scade il 18 maggio alle 16 e quindi cercheremo di accelerare i tempi il più possibile – spiega Realacci - per una legge attesa da tempo da una parte importante del Paese. Una legge che mi auspico arrivi rapidamente all’approvazione”.
RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI, MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. “Tra le misure previste dal testo unificato – conclude Realacci – investimenti per interventi di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, per la riqualificazione dei centri storici, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e delle scuole. Viene data priorità alla qualificazione e buona manutenzione del territorio, all’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, all’acquisizione e riqualificazione dei terreni e degli edifici in abbandono. I Piccoli comuni potranno acquisire case cantoniere e tratti di ferrovie dismesse da rendere disponibili per attività di protezione civile, volontariato, promozione dei prodotti tipici locali e turismo. Sarà più facile anche recuperare centri storici in abbandono o a rischio spopolamento e farne alberghi diffusi. Un contributo per un'Italia più coesa che fa dei territori uno dei suoi punti di forza”.
16 ARTICOLI. Il nuovo testo unificato elaborato dai relatori e adottato come nuovo testo base è composto da 16 articoli:
ART. 1. Finalità e definizioni
ART. 2. Attività e servizi
ART. 3. Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni
ART. 4. Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi
ART. 5. Misure per il contrasto all’abbandono di immobili nei piccoli comuni
ART. 6. Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali
ART. 7. Convenzioni con diocesi cattoliche e con altre confessioni religiose
ART. 8. Sviluppo della rete in banda ultra larga e programmi di e-government
ART. 9. Disposizioni relative ai servizi postali e all’effettuazione di pagamenti
ART. 10. Promozione della filiera corta
ART. 11. Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile
ART. 12. Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile
ART. 13. Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane
ART. 14. Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane
ART. 15. Clausola di invarianza finanziaria
ART. 16. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano