Bioedilizia

Valorizzazione energetica del digestato, il decreto in Gazzetta Ufficiale

Fissati i criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto

martedì 19 aprile 2016 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 9 – è pubblicato il decreto 25 febbraio 2016 del Mipaaf recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”.

Il provvedimento, che abroga il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2006, ha ottenuto il parere positivo della Conferenza Stato Regioni e il concerto dei Ministri dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico, della Salute e delle Infrastrutture. È frutto di una lunga e approfondita istruttoria, a cui hanno preso parte le Regioni, i Ministeri e le Associazioni di categoria.

LE NOVITÀ. Le novità introdotte dal nuovo decreto riguardano in particolare:

a) la possibilità di utilizzare agronomicamente il digestato frutto della digestione anaerobica degli effluenti di allevamento e di una serie di materie tra cui scarti vegetali ed alcuni scarti dell'agroindustria;

b) bipartizione del digestato in agrozootecnico ed agroindustriale;

c) divieto di utilizzazione agronomica del digestato prodotto da colture che provengano da siti inquinati;

d) possibilità per le Regioni di modificare il periodo obbligatorio di 60 giorni di divieto di spandimento degli effluenti, a seconda delle diverse condizioni climatico-ambientali;

e) introduzione di una graduale limitazione all'uso di colture no-food alternative all'utilizzazione agricola dei terreni coltivati;

f) calcolo dell'azoto tramite l'effettivo fabbisogno delle colture.

Dopo anni di impasse e difficoltà con il decreto - ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina - si migliora la sostenibilità ambientale delle produzioni agricole, si offrono maggiori possibilità di diversificazione e crescita per le imprese che potranno valorizzare gli scarti di produzione e produrre energia da fonti rinnovabili.

VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL DIGESTATO. L'articolo 23 del decreto, dal titolo “Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica”, stabilisce che “E' vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:

a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;

b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il digestato “è sottoposto a processi di essiccazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione delle sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato ad operazioni di valorizzazione energetica, tra cui preferibilmente l'incenerimento”.

Gli sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati “sono rifiuti, e rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

I CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE DEL DIGESTATO COME SOTTOPRODOTTO. L'articolo 24 fissa i criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto. “Ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente decreto e' un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il digestato e' originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati seconda la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'art. 22, comma 1;

b) e' certo che il digestato sara' utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalita' di cui al presente titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e puo' desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalita' di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorita' competente la comunicazione di cui all'art. 4, quando dovuta;

c) il digestato puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti capi del presente decreto. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione, effettuate nel rispetto dell'art. 33 del presente decreto. Si considerano rientranti nella normale pratica industriale le attivita' e le operazioni di trasformazione del digestato che non sono finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato medesimo. Si considerano parte integrante del ciclo di produzione le attivita' e le operazioni finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato.

d) il digestato soddisfa i requisiti di cui al presente decreto e, in particolare, quelli individuati all'Allegato IX, nonche' le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

Leggi anche: “Piemonte, approvate le linee guida per la classificazione del digestato come sottoprodotto

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