Con la sentenza n. 6906/2018 pubblicata il 20 giugno, il Tar Lazio ha annullato gli articoli 22 e 20 e l’allegato IX del decreto ministeriale n. 5046 del 2016 laddove essi precludono l’uso agronomico del digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui di origine vegetale.
Il suddetto DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 reca i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 152/06 nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52 co 2-bis del d.l.n. 83/12 convertito in L. n. 134/12.
Secondo il Tar Lazio “le previsioni contenute nel DM impugnato, laddove esse vietano l’uso della glicerina come carburante per gli impianti di biodigestione destinati alla produzione di digestato per uso agronomico, si pongono in contrasto con le indicazioni normative di rango superiore e sviano rispetto a queste poiché finiscono per disincentivarne l’utilizzo, senza che sia stata dimostrata l’esistenza di alcuna ragione di tutela ambientale o sanitaria a sostegno della scelta; ragioni di contro escluse dalla articolata ed approfondita perizia di parte non altrimenti confutata”.
Accogliendo quindi il ricorso presentato da una impresa produttrice di biodiesel, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha stabilito che il DM impugnato “deve essere dichiarato illegittimo limitatamente agli agli artt. 22 e 29 ed allegato IX, unicamente laddove essi precludono l’uso agronomico del digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui di origine vegetale.
Per quanto riguarda, in particolare, l’art. 29, volto a limitare alle sole produzioni aziendali o interaziendali la possibilità conferire prodotti per l’alimentazione del digestato, ritiene il Collegio che le finalità di controllo e di prevenzione di illeciti poste a fondamento della norma potranno essere ugualmente perseguite mediante la stipula di contratti pluriennali tra le imprese produttrici di glicerina e quelle titolari dell’impianto di biodigestione”.
La sentenza n. 6906/2018 del Tar Lazio
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