Con la sentenza n. 118/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), inserito dall’art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali), nella parte in cui consente di non sottoporre né a VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di dettaglio che determinino modifiche non costituenti variante del piano regolatore generale vigente;
2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall’art. 9 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2018.
La Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma 2, lettere a), h), i) e j), della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall’art. 17 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2018, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La seconda disposizione impugnata, l’art. 9 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2018, dispone, sostituendo l’art. 16 della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del 1998, e in particolare il suo comma 1, in via generale, che: «[l]e varianti non sostanziali al PRG non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS».
Nella disciplina regionale previgente, l’art. 6, comma 4, lettera d), della legge reg. Valle d’Aosta n. 12 del 2009 escludeva dal campo di applicazione della VAS (solo) «le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali e intercomunali, di cui all’articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), che apportano variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente».
“Si può quindi constatare”, osserva la Corte costituzionale, “che la nuova norma impugnata, modificando la precedente impostazione, ha escluso in via generale e astratta dalla disciplina della VAS un’intera categoria di varianti al PRG che invece, in base alla normativa statale, vanno sottoposte alla verifica di assoggettabilità, sulla base del ricordato criterio della produzione di impatti significativi sull’ambiente.
Correttamente, perciò, il ricorrente sostiene che le varianti non sostanziali rientrano tra le modifiche minori ai piani di cui all’art. 6, commi 2, lettera a), e 3, cod. ambiente: la disposizione impugnata determina, anche in questo caso, un’automatica esclusione, non prevista dalla legislazione statale, dalla verifica di assoggettabilità e sottoposizione a VAS.
Non coglie, invece, nel segno la difesa della Regione quando cerca di giustificare la disposizione asserendo che questa riguarda «ipotesi di natura assolutamente “residuale” rispetto a quelle tipizzate»; la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha escluso la legittimità di un criterio selettivo dei piani da sottoporre a VAS basato su «un dato meramente quantitativo riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività sull’ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente affermata in ragione della loro modesta entità» (sentenza n. 197 del 2014)”.
In allegato la sentenza